Inammissibili ricorsi su presunzioni tributarie e dolo nella dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. III n. 41864 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità la censura che contesti la valenza probatoria delle presunzioni tributarie poste a fondamento della condanna è inammissibile se priva di specificità, non indicando i passaggi della sentenza impugnata né l’oggetto delle presunzioni. È parimenti inammissibile il motivo che, attraverso la dedotta mancata valutazione di elementi favorevoli alla difesa, tenda a ottenere una nuova valutazione di merito. La questione relativa all’elemento soggettivo del reato, non proposta con i motivi di appello, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è sorretto da motivazione adeguata quando fondato su elementi obiettivi, quali i precedenti penali e le modalità di commissione del fatto.
Il Fatto
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 10/3/2025, confermava la pronuncia del Tribunale del 21/2/2024 che aveva giudicato due imputati colpevoli dei reati loro ascritti ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La vicenda riguarda fatturazioni per operazioni ritenute inesistenti, emesse da una società priva di struttura operativa e di dipendenti.
Avverso la pronuncia di appello gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione, erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della pena sostitutiva, nonché omessa motivazione sull’elemento soggettivo del reato.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara i ricorsi manifestamente infondati e quindi inammissibili. Quanto alla prima censura, comune a entrambi i ricorrenti, il Collegio rileva che l’affermazione secondo cui la condanna si fonderebbe su mere presunzioni tributarie è priva di ogni specificità: non viene indicato alcun punto della sentenza di appello che valorizzerebbe tali presunzioni, né il loro oggetto, né il conseguente rilievo sul tessuto argomentativo della decisione. L’assoluta genericità della doglianza ne rende evidente il carattere inammissibile.
La tesi della mancata valutazione di numerosi elementi favorevoli alla difesa — oggetto sociale delle società, esistenza di contratti con l’emittente, effettività delle transazioni, versione alternativa dell’imputato — è propria della sola fase di merito e, per come espressa, non consentita nel giudizio di legittimità, tendendo a ottenere una nuova valutazione di plurimi elementi di merito.
La Corte sottolinea, inoltre, che il motivo trascura del tutto l’ampia motivazione della sentenza di appello, che capo per capo individua gli elementi di prova e quelli indiziari. In particolare, l’unica emittente delle fatture aveva oggetto sociale estraneo a quello delle fatture medesime, non aveva struttura operativa né dipendenti, era evasore totale; le fatture riportavano la stessa generica causale; non era stata rinvenuta documentazione sul rapporto tra i professionisti e l’apparente fornitrice; i pagamenti tracciati erano seguiti da prelievi in contanti o giroconti verso conti esteri, dal che la conclusione, non riscontrata ma non manifestamente illogica, della restituzione delle somme.
Il motivo è poi inammissibile per genericità nella parte in cui contesta la mancata valutazione della versione alternativa, di cui non è indicato alcun contenuto né incidenza sull’esito del giudizio. La tesi dello spiccato atteggiamento preconcetto risulta smentita dal tenore della sentenza impugnata.
Quanto all’elemento psicologico del reato, dedotto da una ricorrente, la Corte rileva che la questione non aveva costituito motivo di appello e non può essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta motivato su elementi obiettivi — assenza di elementi positivi e presenza di un precedente penale in materia di stupefacenti — e privo di illogicità manifesta. Infine, la mancata sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità trova motivazione adeguata nelle modalità del fatto, con predisposizione di contratti falsi e condotta protrattasi per anni. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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