Continuazione in esecuzione: no alla presunzione per reati a distanza temporale (Cass. pen. Sez. 7 n. 18022 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., il riconoscimento del vincolo della continuazione richiede una verifica rigorosa circa l’effettiva programmazione, sin dal primo reato, dei successivi, almeno nelle loro linee essenziali. L’omogeneità delle violazioni e la contiguità spazio-temporale costituiscono solo indici rivelatori di una scelta delinquenziale, non sufficienti, di per sé, a dimostrare l’unicità della deliberazione. Per i reati commessi a distanza temporale, opera una presunzione, salva prova contraria, che i fatti successivi non fossero programmati al momento del primo.
Il Fatto
Il ricorrente, condannato in via definitiva per reati separatamente giudicati, proponeva al giudice dell’esecuzione istanza di riconoscimento della continuazione tra i fatti ex art. 671 cod. proc. pen.. Il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva parzialmente la domanda, escludendo l’unicità del disegno criminoso per alcune delle sentenze non ancora unificate. Avverso tale ordinanza, il condannato ricorre per cassazione, deducendo il mancato rispetto dei criteri giurisprudenziali in materia di identificazione del disegno unitario, evidenziando la parziale omogeneità delle condotte e l’avvenuto riconoscimento della continuazione tra gruppi di sentenze da parte di altro giudice dell’esecuzione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nell’esaminare il ricorso, ribadisce il principio secondo cui, anche in sede di esecuzione, il riconoscimento della continuazione necessita di un’approfondita verifica sulla sussistenza di un’unica e anticipata deliberazione criminosa. Gli indici come l’omogeneità delle violazioni, il bene protetto e la contiguità spazio-temporale, pur essendo rivelatori di una scelta criminale, non bastano da soli a dimostrare che i fatti siano frutto di un’unica deliberazione di fondo.
La valutazione degli elementi attestanti l’unicità del disegno è rimessa al giudice di merito ed è insindacabile in legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione ha fornito una motivazione articolata, esente da illogicità, indicando le ragioni per cui non poteva ravvisarsi l’unitarietà della deliberazione.
Con riferimento al criterio temporale, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, per i reati commessi a distanza di tempo, si presume, salvo prova contraria, che la commissione di ulteriori fatti non fosse programmata al momento del primo. Questa presunzione è superabile solo con elementi che dimostrino la specifica progettazione iniziale.
Quanto all’unificazione effettuata da altro giudice, la Corte ricorda che i provvedimenti precedenti non hanno carattere vincolante ma non possono essere ignorati; il giudice deve confrontarsi con essi e può discostarsi motivatamente. Nel complesso, il provvedimento impugnato ha fatto buon governo di tali principi, confrontandosi con la precedente valutazione e motivando l’accoglimento parziale.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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