Revoca anticipata della libertà vigilata: necessari elementi di sicuro segno positivo (Cass. pen. Sez. 7 n. 16427 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che rigetta il reclamo in materia di misure di sicurezza deve essere articolato in specifiche censure, idonee a individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato. È, pertanto, inammissibile il ricorso che tenda a provocare una mera rivalutazione nel merito dei presupposti per la revoca anticipata della libertà vigilata. L’assenza di un coinvolgimento in ulteriori vicende penali e il tempo trascorso dopo la cessazione della pena detentiva non costituiscono elementi di sicuro segno positivo capaci di escludere la permanenza del pericolo di ricaduta nel reato.

Il Fatto

Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza di revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata, della durata di tre anni, presentata dal condannato. Il reclamo avverso tale provvedimento era stato poi rigettato dal Tribunale di sorveglianza, che aveva valorizzato la peculiarità e la gravità delle condanne riportate, nonché il passato delinquenziale del soggetto.

Avverso questa ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione, affidato a un’unica doglianza, e depositava memorie difensive, chiedendo l’accoglimento dell’atto di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso non individuava specifici aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura. L’unica doglianza, infatti, tendeva a ottenere una rivalutazione dei presupposti per la revoca anticipata della misura di sicurezza, che il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto insussistenti con una valutazione congrua delle emergenze processuali.

Nel confermare il provvedimento di rigetto, il Tribunale di sorveglianza aveva evidenziato come, a fronte di elementi negativi univoci, non fossero emersi a favore dell’istante elementi di sicuro segno positivo. Secondo il giudice di merito, né l’assenza di un coinvolgimento in ulteriori vicende penali né il periodo di tempo trascorso dopo la cessazione della pena detentiva potevano essere qualificati come tali, non essendo sufficienti a escludere il mero dubbio circa il pericolo di una ricaduta nel reato.

La Suprema Corte ha ritenuto che tale valutazione fosse esente da vizi di legittimità e che il ricorso, in quanto volto a una rivalutazione nel merito della vicenda, fosse inammissibile. La questione della permanenza o meno del pericolo di recidiva, infatti, costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non riscontrabili nel caso di specie.

Alla dichiarazione di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *