Il travisamento della prova non è revocazione e non è deducibile per errore di fatto (Cass. civ. Sez. 5 n. 11169 del 25.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto deducibile per revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, o l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali. Il travisamento della prova, ove il fatto probatorio abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale, e non già con il ricorso per revocazione. In materia di IVA su operazioni oggettivamente inesistenti, all’Amministrazione finanziaria non è richiesto di dimostrare la mala fede del contribuente, atteso che, accertata l’assenza dell’operazione, non è configurabile la buona fede di chi sa se e in quale misura abbia ricevuto la prestazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate aveva notificato sette avvisi di accertamento per l’anno di imposta 2012, uno nei confronti di uno studio associato e gli altri nei confronti dei soci, a seguito di controlli che avevano portato al recupero a tassazione di costi non inerenti e indeducibili, derivanti da sovrafatturazione di servizi qualificati come operazioni parzialmente oggettivamente inesistenti, nonché di IVA indebitamente detratta. Il giudice di primo grado aveva annullato i rilievi, fatta eccezione per le spese di viaggio a Capoverde, mentre la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, riformando la sentenza, aveva confermato integralmente le riprese.
Avverso tale pronuncia i contribuenti avevano proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi. Nel frattempo avevano proposto ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza, rigettato dalla stessa Corte regionale. I contribuenti avevano quindi impugnato anche tale decisione, proponendo un secondo ricorso per cassazione, chiedendo la riunione dei due procedimenti in ragione del rapporto di pregiudizialità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, disposta la riunione dei ricorsi, ha esaminato con priorità logica le censure relative all’impugnazione della sentenza che aveva deciso sulla revocazione. Ha rammentato che l’errore di fatto idoneo a costituire motivo di revocazione presenta requisiti rigorosi: deve consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale oggettivamente rilevabile; essere decisivo; non cadere su un punto controverso; presentare i caratteri dell’evidenza e dell’obiettività; non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione.
Le doglianze dei ricorrenti vertevano su presunti errori in realtà di diritto e di motivazione, invocando sostanzialmente il travisamento della prova. Sul punto la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 5792 del 2024, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivo della prova – ossia la svista concernente il fatto probatorio in sé, non la verifica logica della riconducibilità dell’informazione al fatto – trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto, mentre se il fatto probatorio ha costituito punto controverso e il travisamento riflette la lettura del fatto prospettata da una parte, il vizio va dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 o n. 5, cod. proc. civ. I ricorrenti avevano sollecitato un rinnovato giudizio sui motivi disattesi, sicché le censure sono state dichiarate inammissibili.
Quanto al ricorso avverso la sentenza di merito, la Corte ha respinto il motivo di ultrapetizione, rilevando che l’argomento dell’antieconomicità era già presente nell’avviso di accertamento e costituiva mero elemento indiziario, senza che fossero stati modificati il petitum o la causa petendi. Ha altresì ritenuto la motivazione della sentenza impugnata non apparente e rispettosa del minimo costituzionale. I motivi concernenti la violazione dell’onere probatorio in materia di sovrafatturazioni e l’errata applicazione del concetto di inerenza sono stati considerati diretti a ottenere una nuova valutazione della prova, preclusa al giudice di legittimità.
In relazione al recupero IVA, la Corte ha ribadito che, una volta accertata l’oggettiva inesistenza dell’operazione, il diritto alla detrazione non spetta e non rileva la buona fede del contribuente, che sa se e in quale misura abbia ricevuto la prestazione. Infine, il motivo concernente la pretesa contraddittorietà della motivazione sulle operazioni elusive è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi, avendo il giudice di merito affermato la sussistenza di una fattispecie di evasione e non di elusione fiscale. I ricorsi riuniti sono stati pertanto rigettati, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese.
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Nota della Redazione
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