Sospensione facoltativa ex art. 337 c.p.c. impugnabile con regolamento di competenza (Cass. civ. Sez. II n. 2429 del 01.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il giudice sospende il processo in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. è impugnabile con regolamento di competenza, in applicazione analogica dell’art. 42 cod. proc. civ. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici e della presenza di una motivazione non meramente apparente. Quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente è possibile soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., non dell’art. 295 cod. proc. civ. L’esercizio del potere discrezionale esige una motivazione sulle ragioni di opportunità della sospensione, con indicazione di circostanze che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di riforma della decisione invocata.

Il Fatto

La Consob, con delibera, applicava a una persona fisica, partner di una società di revisione, una sanzione amministrativa pecuniaria per l’attività di revisione legale dei bilanci, ingiungendo alla società il pagamento in via solidale ai sensi dell’art. 6, comma 3, legge n. 689 del 1981. L’interessato proponeva opposizione davanti alla Corte d’appello di Bologna, che accoglieva il ricorso e annullava la sanzione applicando il principio del ne bis in idem, avendo egli patteggiato la pena in sede penale per i medesimi fatti. La società, obbligata in solido, proponeva a sua volta opposizione davanti alla Corte d’appello di Milano, che sospendeva il giudizio ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., ravvisando la pregiudizialità della decisione bolognese non ancora passata in giudicato. La Consob ha proposto istanza di regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La ricorrente sosteneva che la sospensione andasse ricondotta all’art. 295 cod. proc. civ., con conseguente impugnabilità, e che il richiamo all’art. 337, comma 2, cod. proc. civ. fosse errato per difetto del presupposto, non essendo la sentenza bolognese impugnata. La Corte disattende l’assunto: quando fra due giudizi esista rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio dipendente è possibile soltanto ai sensi dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., come si trae dall’interpretazione sistematica della disciplina, in cui ruolo decisivo riveste l’art. 282 cod. proc. civ. (Sezioni Unite n. 10027 del 2012; Sezioni Unite n. 21763 del 2021).

La Corte precisa che, una volta definita la causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla decisione, sciogliendo il vincolo della sospensione necessaria, ovvero attendere la stabilizzazione attraverso il potere facoltativo dell’art. 337, comma 2, cod. proc. civ., ovvero decidere in senso difforme (Sez. II n. 9470 del 2022). La circostanza che la sentenza non sia stata impugnata, ma sia ancora impugnabile, non è ostativa: l’autorità cui si riferisce la norma è quella di qualsiasi sentenza soggetta anche ai mezzi di impugnazione ordinari, poiché la pronuncia esplica efficacia di accertamento prima del giudicato (Sezioni Unite n. 14060 del 2004).

Quanto all’ammissibilità del rimedio, la Corte riconosce che il provvedimento di sospensione facoltativa è impugnabile con regolamento di competenza in via analogica, con sindacato limitato alla verifica dei presupposti e della presenza di una motivazione non meramente apparente (Cass. n. 14337 del 2019; Cass. n. 18494 del 2018). Nel merito, l’istanza è accolta per ragione diversa da quelle prospettate: l’ordinanza impugnata difetta dell’indispensabile, espressa e completa valutazione circa la plausibile controvertibilità della pronuncia sulla causa pregiudiziale, e anzi mostra di volersi conformare ad essa, evenienza che renderebbe superflua la sospensione proprio per l’impossibilità del contrasto tra giudicati.

La Corte accoglie quindi il regolamento, cassa l’ordinanza impugnata e ordina la prosecuzione del giudizio davanti alla Corte d’appello di Milano, con riassunzione nel termine di legge, compensando integralmente le spese per essere stato accolto per ragioni diverse da quelle addotte.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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