Le stelle filanti di carta sono giocattoli e richiedono la marcatura CE (Cass. civ. Sez. 2 n. 1058 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un prodotto come giocattolo ai sensi dell’art. 1 d.lgs. n. 54/2011, che recepisce la direttiva 2009/48/CE, non dipende esclusivamente dalla dichiarazione del fabbricante, ma deve essere accertata dal giudice di merito in concreto, verificando se il prodotto, come le stelle filanti di carta, sia progettato o destinato, anche in modo non esclusivo, ad essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni. Il criterio decisivo è quello dell’uso ragionevolmente prevedibile, che prevale sull’eventuale qualificazione formale del bene come decorazione o addobbo per festività e celebrazioni, con la conseguente applicazione del regime di sicurezza del regolamento (CE) n. 765/2008 e dell’obbligo di marcatura CE.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da una società e dal suo legale rappresentante avverso un’ordinanza-ingiunzione della Camera di commercio, che aveva irrogato una sanzione amministrativa di €. 3.000,00 per la messa in commercio di trentasette confezioni di stelle filanti di carta, denominate “Paper Serpentine”, prive della marcatura CE, in presunta violazione della normativa sui giocattoli di cui al d.lgs. n. 54/2011.
Il Tribunale di Piacenza rigettava l’opposizione e la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 180/2022, respingeva il gravame, qualificando le stelle filanti come giocattoli in ragione del loro uso ragionevolmente prevedibile da parte dei bambini. Avverso tale pronuncia la società e il rappresentante legale hanno proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha scrutinato congiuntamente i primi due motivi, relativi all’errata applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 54/2011 e dell’Allegato I della direttiva. La norma nazionale, infatti, esclude dalla nozione di giocattolo le “decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni”, ma tale esclusione non opera automaticamente: spetta al giudice nazionale stabilire in concreto la natura e la qualità del prodotto. Il criterio dell’uso ragionevolmente prevedibile, desumibile dall’art. 2, par. 1, della direttiva 2009/48/CE, assume rilievo prevalente rispetto alla qualificazione operata dal fabbricante, il quale, se intende qualificare il bene come non giocattolo, deve fornire adeguata spiegazione di tale scelta.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva escluso che risultasse una chiara indicazione del fabbricante circa la destinazione delle stelle filanti a scopi ornamentali e aveva ritenuto ragionevolmente prevedibile l’utilizzo ludico da parte dei minori, considerate le caratteristiche intrinseche del bene. Tale valutazione, ha confermato la Cassazione, è demandata al giudice di merito ed è stata condotta nel rispetto della legge nazionale ed eurounitaria e delle linee guida della Commissione Europea, che hanno mero valore indicativo e non vincolante. Ne consegue l’infondatezza anche del terzo motivo, attinente alla pretesa violazione del principio di legalità e del divieto di analogia in malam partem: la norma di cui all’art. 1 è stata applicata direttamente, non in via analogica, essendo stata accertata la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie.
La Corte ha rigettato anche i motivi relativi alla dedotta inammissibilità di alcune censure in appello e al vizio di motivazione, ritenendo la pronuncia della Corte territoriale adeguatamente motivata e basata su argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito. Quanto alla dedotta buona fede del trasgressore, la Corte ha osservato che non è stata provata l’inevitabilità dell’errore, potendo anche un piccolo venditore accedere alle informazioni correnti sulla normativa di sicurezza, reperibili anche in rete o tramite le associazioni di categoria. Il settimo motivo, concernente la confisca, è stato dichiarato assorbito dal rigetto dei motivi principali.
Da ultimo, la Corte ha respinto l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Richiamata la giurisprudenza Cilfit e la più recente ordinanza interlocutoria Cass. Sez. 1, n. 34898 del 2024, il Collegio ha ritenuto che la qualificazione del singolo prodotto sia questione demandata al giudice di merito e che l’interpretazione della norma non presenti ragionevoli dubbi, non ricorrendo i presupposti dell’obbligo di rinvio per i giudici di ultima istanza. Il ricorso è stato pertanto rigettato integralmente.
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Nota della Redazione
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