Resistenza a più pubblici ufficiali e concorso formale con aumento per recidiva (Cass. pen. Sez. VI n. 34301 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di resistenza a pubblico ufficiale, la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali integra un concorso formale di reati a norma dell’art. 81, primo comma, cod. pen., con conseguente obbligo per il giudice di applicare il relativo aumento di pena. Il giudice di legittimità può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen., quando l’annullamento non richieda nuovi accertamenti di fatto. L’aumento per il concorso formale, in presenza di recidiva reiterata specifica, non può essere inferiore a un terzo ai sensi dell’art. 81, quarto comma, cod. pen. Il pubblico ministero che intende impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato per violazione di legge nella determinazione della pena deve proporre ricorso diretto per cassazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Ravenna, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato l’imputata alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Le era contestato di essersi opposta con violenza a quattro agenti della Questura, intervenuti presso un locale pubblico ove si trovava in stato di ebbrezza alcolica, colpendoli con calci e pugni e proseguendo la condotta durante il tragitto verso la Questura.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bologna, deducendo la violazione di legge per il mancato riconoscimento della continuazione e lamentando che, a fronte della condotta in danno di quattro pubblici ufficiali, fosse stata applicata la pena minima edittale senza l’aumento imposto dalla commissione del reato nei confronti di più persone.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. In via preliminare ha affermato che il pubblico ministero il quale intende impugnare la sentenza di condanna resa nel giudizio abbreviato, facendo valere la violazione di legge nella determinazione della pena, deve esperire il ricorso diretto per cassazione, come correttamente avvenuto nel caso esaminato, richiamando la Sez. III n. 32626 del 31/5/2019.
Nel merito, il Collegio ha ribadito che, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra un concorso formale di reati, a norma dell’art. 81, primo comma, cod. pen., la condotta di chi, nel medesimo contesto fattuale, usa violenza o minaccia per opporsi a più pubblici ufficiali mentre compiono un atto del loro ufficio. Il principio è stato ricondotto alle Sezioni Unite n. 40981 del 22/02/2018.
Il giudice di merito, secondo la Corte, non si è conformato a tale principio e ha omesso qualsiasi aumento di pena a titolo di concorso formale, incorrendo così in violazione di legge. Il Collegio ha ritenuto superfluo il rinvio, potendo procedere direttamente al calcolo della pena ai sensi dell’art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
La Corte ha quindi determinato la pena partendo dalla base di mesi sei di reclusione, aumentata per la recidiva reiterata specifica a mesi dieci, e ulteriormente aumentata per il concorso formale, con l’aumento non inferiore a mesi tre e giorni dieci, fino ad anni uno, mesi uno e giorni dieci; il tutto ridotto per il rito alla misura finale di mesi otto e giorni ventisei di reclusione.
Nota della Redazione
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