Inammissibile il ricorso che reitera i motivi d’appello senza confronto critico (Cass. pen. Sez. VII n. 31334 del 19.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre i motivi già prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato, è inammissibile, perché viene meno la funzione tipica dell’impugnazione, costituita dalla critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Il riconoscimento della fattispecie della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi normativamente indicati — mezzi, modalità e circostanze dell’azione, quantità e qualità della sostanza — dovendosi escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a negare che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità. Il percorso valutativo così ricostruito deve riflettersi nella motivazione della decisione, con dimostrazione di avere vagliato tutti gli aspetti rilevanti.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 18 ottobre 2024, ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Brindisi che aveva condannato l’imputato alla pena di anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e 337 e 61 n. 2 cod. pen.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione per omessa valutazione di elementi di fatto; violazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; violazione di legge per erroneo riconoscimento della responsabilità in ordine al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per la non deducibilità dei motivi in sede di legittimità. Il primo motivo è stato ritenuto del tutto generico e aspecifico, quindi inidoneo a rappresentare le ragioni di doglianza e a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva chiarito i motivi del riconoscimento della penale responsabilità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che il riconoscimento dell’ipotesi della lieve entità richiede un’adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell’azione, nonché a qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena, richiamando Sez. VI n. 1428 del 19.12.2017 e Sez. VI n. 39977 del 19.09.2013. Il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, dovendo escludere l’attenuante quando anche uno solo di essi porti a negare la lieve entità della lesione.

La Corte territoriale, valutando i plurimi dati probatori, ha offerto una motivazione adeguata sul diniego della fattispecie lieve, avendo posto in rilievo aspetti rivelatori della professionalità con cui l’attività di spaccio veniva svolta, negando così la più lieve ipotesi sulla base di elementi cui è stata attribuita rilevanza prevalente.

Il terzo motivo è stato giudicato allo stesso modo inammissibile. Esso, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione della Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze d’appello, reitera le medesime considerazioni critiche già espresse avverso la sentenza di primo grado. La Corte ha richiamato Sez. VI n. 8700 del 21.01.2013 e Sez. II n. 27816 del 22.03.2019, oltre a Sez. III n. 44882 del 18.07.2014 e Sez. VI n. 20377 del 11.03.2009, per affermare che il motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione impugnata si destina all’inammissibilità, venendo meno la critica argomentata al provvedimento.

All’inammissibilità è seguita, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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