La sospensione feriale si applica alle opposizioni a sanzioni amministrative (Cass. civ. n. 17161 del 01.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l’esclusione prevista dall’art. 3 della legge n. 742 del 1969 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata. Ne consegue che, nel computo del termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., deve tenersi conto del periodo di sospensione feriale, con la conseguente tempestività dell’impugnazione proposta entro il termine così prorogato. La violazione di tale regola determina la cassazione della sentenza che abbia erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività.

Il Fatto

Il Giudice di pace di Milano aveva accolto l’opposizione proposta dal contribuente avverso un verbale di accertamento d’infrazione del codice della strada. Il Comune di Milano aveva proposto appello avverso tale decisione, ma il Tribunale di Milano lo aveva dichiarato inammissibile per tardività. Avverso la sentenza del Tribunale, il Comune ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il secondo motivo, l’errore del giudice di merito nel non aver considerato, nel computo del termine per impugnare, il periodo di sospensione feriale.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto dirimente la trattazione del secondo motivo di ricorso, concernente l’erronea declaratoria di tardività dell’appello. Ha osservato che la sentenza del Giudice di pace non era stata notificata, sicché il termine di decadenza dall’impugnazione era quello semestrale ex art. 327 cod. proc. civ., nel cui computo deve di regola tenersi conto della sospensione feriale dei termini.

La Suprema Corte ha escluso che il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa in materia di circolazione stradale rientri tra quelli per i quali la sospensione non opera. Ha precisato che il solo fatto dell’applicazione del rito speciale ex art. 6 del d.lgs. n. 150/2011 non comporta l’esclusione della sospensione, richiamando il principio già affermato da Cass. n. 11478/2017 e da Cass. Sez. Un. n. 2145/2021, secondo cui l’esclusione prevista dall’art. 3 della legge n. 742/1969 si riferisce alla natura della causa e non al rito.

Applicando tale principio, la Corte ha rilevato che, essendo la sentenza stata pubblicata il 24/5/2021, l’appello depositato il 20.12.2021 era tempestivo, dovendosi considerare i trenta giorni di sospensione feriale nel computo del termine semestrale. Ne è conseguita l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità e la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, con assorbimento del primo motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per violazione del contraddittorio.

Nota della Redazione

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