Ricorso contro autorizzazione commerciale del concorrente: inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse (TAR Puglia n. 731 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La vicinitas commerciale postula la prova rigorosa, secondo criteri specialistici non surrogabili da mere allegazioni di parte, che il concorrente attinga al medesimo bacino di utenza e subisca un pregiudizio effettivo e significativo al volume d’affari. La legittimazione del concorrente a impugnare l’autorizzazione commerciale è limitata alla deduzione della lesione degli interessi tassativamente indicati dall’art. 31 d.l. n. 201/2011 (salute, lavoratori, ambiente, ambiente urbano, beni culturali). La vicinitas edilizia non si esaurisce nella prossimità territoriale, richiedendo la prova di uno specifico pregiudizio, quale il deprezzamento dell’immobile o la compromissione di beni della salute e dell’ambiente. In assenza di tali presupposti, il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, assorbendo ogni altra questione.
Il Fatto
Una società operante nel settore della grande distribuzione, con esercizio commerciale situato nello stesso comune, ha agito innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia avverso il silenzio serbato dal Comune in relazione a un’istanza volta a stimolare l’esercizio dei poteri di vigilanza edilizia, nonché avverso la successiva nota comunale di chiusura dell’istruttoria, l’Autorizzazione Unica per l’apertura di una media struttura di vendita rilasciata al concorrente e l’atto di accertamento di conformità del permesso di costruire. La ricorrente ha dedotto plurime censure di violazione urbanistico-edilizia e del codice del commercio regionale, lamentando la realizzazione di opere difformi e l’illegittimo insediamento di un’attività concorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva e interesse ad agire sollevata dalla controinteressata, richiamando i principi delineati dal Consiglio di Stato in un precedente contenzioso tra le medesime parti, ove era stata accertata l’assenza dei presupposti della vicinitas commerciale ed edilizia.
Quanto alla vicinitas edilizia, il Collegio ha rilevato che la mera prossimità territoriale non è sufficiente a radicare l’interesse al ricorso, essendo necessaria l’allegazione e la prova di uno specifico pregiudizio derivante dall’opera, quale il deprezzamento dell’immobile o la diminuzione di aria, luce o visuale. Nel caso di specie, la ricorrente non ha dedotto alcuna circostanza concreta idonea a dimostrare un siffatto pregiudizio, risultando dirimente la distanza di circa 850 metri tra l’esercizio della ricorrente e il sito del nuovo insediamento, già qualificata come fatto notorio dal Giudice d’appello.
Con riguardo alla vicinitas commerciale, la sentenza ha affermato che la legittimazione del concorrente è ammissibile solo ove venga invocata la lesione degli interessi tassativi previsti dall’art. 31 d.l. n. 201/2011, ossia la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali. La ricorrente ha invece prospettato esclusivamente un pregiudizio al proprio volume d’affari, deducendo l’identità del bacino di utenza sulla base di mere presunzioni, prive del supporto di criteri scientifici e metodi di calcolo richiesti dalla giurisprudenza. Il Tribunale ha pertanto concluso che il ricorso celasse un interesse meramente emulativo e anticoncorrenziale, non tutelabile in giudizio.
Né rileva, ad avviso del Collegio, il prospettato rischio di perdite occupazionali derivante dalla nuova apertura, poiché una diminuzione di profitto della concorrente costituisce un ordinario effetto della libera concorrenza e non può essere considerata una lesione degli interessi dei lavoratori.
In definitiva, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse ad agire, con assorbimento di ogni altra eccezione e censura nel merito. Le spese di lite sono state poste a carico della ricorrente.
Nota della Redazione
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