Sospensione lavoratore non vaccinato: improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Piemonte n. 243 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il venir meno della disciplina che imponeva la sospensione dal servizio per inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, avendo l’atto impugnato cessato di produrre effetti lesivi. La sopravvenienza normativa che elimina l’effetto sospensivo fa venir meno l’interesse all’annullamento, senza che rilevino gli effetti retributivi ormai non reclamati. L’incidenza della sospensione sulla posizione previdenziale e sull’anzianità, in assenza di atti applicativi, costituisce mero avviso e non fonda un interesse attuale. L’esenzione dall’obbligo vaccinale presuppone condizioni cliniche documentate attestate dal medico, non essendo previsto alcun limite minimo di anticorpi.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, ha impugnato il provvedimento con cui la Guardia di Finanza ha accertato l’inottemperanza all’obbligo vaccinale e lo ha sospeso dal servizio. Il provvedimento si fondava sull’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021, nella versione ratione temporis vigente.
Respinta l’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. Il ricorrente sosteneva di dover essere esentato perché titolare di una quantità di anticorpi superiore alla soglia ritenuta di reazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha dichiarato inammissibile la memoria del ricorrente, perché introduceva doglianze nuove, non contenute nel ricorso. Il giudizio amministrativo non consente di tenere conto di censure irritualmente sollevate con memoria non notificata. La legittimità dell’atto va inoltre valutata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione, secondo il principio tempus regit actum.
Nel merito dell’interesse, il Collegio ha rilevato che la sospensione era stata disposta in base all’art. 4-ter del d.l. n. 44/2021. Con l’art. 8 del d.l. n. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, la disciplina è stata trasposta nell’art. 4-ter.1 del medesimo decreto, che ha mantenuto l’obbligatorietà della vaccinazione ma ha eliminato la previsione della sospensione dal servizio in caso di inadempimento.
Per effetto di tale novità è immediatamente cessato l’effetto sospensivo, mentre dal 15 giugno 2022 è venuto meno anche l’obbligo vaccinale. L’atto impugnato ha quindi perso ogni efficacia lesiva e il ricorrente non vanta più alcun interesse al suo annullamento. Non rileva l’effetto retributivo della sospensione, non essendo state proposte domande di condanna all’erogazione di somme non percepite.
Quanto all’inciso del provvedimento sulla non utilità del periodo ai fini previdenziali, di anzianità e di avanzamento, il Collegio lo ha qualificato come mero avviso, inidoneo, in assenza di ulteriori atti applicativi, a spiegare effetti giuridici sul rapporto di lavoro. Il ricorso è pertanto improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Per completezza, il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato anche nel merito. L’art. 4, comma 2, del d.l. n. 44/2021 consentiva di omettere o differire la vaccinazione solo in presenza di condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale nel rispetto delle circolari ministeriali. Il test sugli anticorpi Anti-IgG non integra alcuna esenzione, non essendo previsto in astratto alcun limite minimo di anticorpi; esso avrebbe semmai giustificato ulteriori approfondimenti che l’interessato non ha eseguito.
Nota della Redazione
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