Cessazione della materia del contendere nell’ottemperanza alla carta docenti (TAR Piemonte n. 238 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione del titolo da parte dell’amministrazione, intervenuta nelle more del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di adempimento non preclude la decisione sulle spese. Queste seguono la regola della soccombenza sostanziale e sono poste a carico dell’amministrazione quando l’esecuzione del giudicato è avvenuta solo dopo la proposizione del ricorso. La riunione dei ricorsi disposta con decreto organizzativo del Presidente di Sezione, a soli fini di sollecita redazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali né incide sul contenuto delle singole decisioni.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti, hanno agito dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’ottemperanza a due sentenze del giudice del lavoro, che avevano accertato il diritto alla carta docenti e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione del contributo per gli anni scolastici indicati. Il titolo esecutivo non era stato spontaneamente eseguito.
Con memoria depositata il 4.2.2026 la difesa dei ricorrenti ha dato atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto alle statuizioni contenute nelle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza. La questione giunge così al collegio per la definizione del giudizio e la regolazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il collegio dà preliminarmente atto del decreto n. 3/2025 del Presidente della Terza Sezione, che ha adottato misure organizzative per lo smaltimento dell’arretrato in materia di carta del docente. Il dato è rilevante: i ricorsi su questa materia hanno costituito la quota più significativa del contenzioso introitato presso il TAR Piemonte nel corso del 2025.
Il decreto dispone la trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore e la loro riunione in caso di esito omogeneo, senza innovare in merito alla liquidazione delle spese di lite. Il Tribunale chiarisce che la riunione opera a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento, non altera i meccanismi decisionali del giudizio e non incide sul contenuto delle singole decisioni.
Ricorrono le condizioni per la riunione, poiché le decisioni dei ricorsi in epigrafe si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo. Nel merito, il collegio rileva che la memoria dei ricorrenti documenta l’avvenuta esecuzione delle sentenze di merito da parte dell’amministrazione.
Il venir meno dell’interesse alla pronuncia di ottemperanza impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, a norma dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il collegio non si limita però all’accertamento della sopravvenienza.
Sul regolamento delle spese il Tribunale applica il criterio della soccombenza sostanziale: l’amministrazione ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso. La condanna alle spese è pertanto giustificata, poiché l’iniziativa giudiziale dei ricorrenti si è rivelata necessaria per conseguire l’adempimento.
Il collegio liquida per ciascun ricorso un importo a titolo di compenso professionale, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, e dispone la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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