Termini del procedimento disciplinare militare e decorrenza dal nulla osta dell’autorità giudiziaria (TAR Piemonte n. 242 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare di stato a carico del militare, il termine di 180 giorni per lo svolgimento degli accertamenti preliminari previsto dagli artt. 1040, comma 1, lett. d), n. 19, e 1041, comma 1, lett. s), n. 6, del d.P.R. n. 90/2010 decorre, per l’amministrazione, dal rilascio del nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzazione degli atti per fini amministrativi, e non dalla mera conoscenza del fatto. La contestazione degli addebiti entro 60 giorni dalla conclusione degli accertamenti, ai sensi dell’art. 1392, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, va verificata su tale decorrenza. La mancata indicazione degli elementi informativi dell’avvio del procedimento disciplinare — autorità competente, responsabile del procedimento, termini di conclusione e di difesa — costituisce, in difetto di dimostrato pregiudizio, mera irregolarità e non determina l’illegittimità del provvedimento finale. Il principio del ne bis in idem non è violato quando i due procedimenti sanzionatori riguardino condotte distinte, conosciute dall’amministrazione in tempi diversi.

Il Fatto

Il ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, è destinatario di un provvedimento di sospensione dal servizio per dieci mesi adottato dal Ministero della Difesa. L’azione disciplinare prende avvio da una perquisizione domiciliare eseguita nell’ambito di un’indagine denominata “Gazolina”, nel corso della quale emergono elementi su assunzione e compravendita di sostanze dopanti.

Dopo l’inchiesta formale, conclusa con il riscontro della fondatezza degli addebiti, l’amministrazione irroga la sanzione. Il militare impugna il provvedimento davanti al TAR Piemonte, deducendo la decadenza dall’esercizio della potestà sanzionatoria, vizi della contestazione, violazione del ne bis in idem e illegittima attesa degli esiti del procedimento penale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, il ricorrente sostiene che l’amministrazione avrebbe dovuto contestare gli addebiti entro 240 giorni dalla conoscenza del fatto. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui il dies a quo degli accertamenti preliminari è rappresentato dal rilascio del nulla osta dell’autorità giudiziaria per l’uso degli atti in sede amministrativa. Nella specie il nulla osta è intervenuto il 21 ottobre 2020, gli accertamenti si sono chiusi il 31 dicembre 2020 e la contestazione è stata notificata l’11 febbraio 2021: la fase è durata 109 giorni, quindi entro i termini.

Sul secondo motivo, il militare lamenta la mancata indicazione delle norme violate e degli elementi di avvio del procedimento. Il Tribunale rileva che la contestazione descrive dettagliatamente la condotta e le disposizioni violate, rendendo comprensibile il rimprovero. Quanto agli elementi ulteriormente pretesi, la giurisprudenza consolidata qualifica la mancata indicazione del responsabile del procedimento come semplice irregolarità, salvo concreto pregiudizio, in applicazione della norma suppletiva dell’art. 5, comma 2, legge n. 241/1990. La medesima considerazione è estesa agli altri elementi.

Sul terzo motivo, il Collegio esclude la violazione degli artt. 1355, comma 5, e 1371 d.lgs. n. 66/2010 e del ne bis in idem. La sanzione di corpo era stata irrogata per l’assunzione di sostanze in assenza di prescrizione; solo con l’acquisizione degli atti di indagine è emersa la compravendita delle medesime sostanze. Si tratta di condotte distinte, note in tempi diversi, che non integrano una doppia punizione per il medesimo fatto.

Sul quarto motivo, il Tribunale esclude che l’azione disciplinare sia tardiva: il procedimento non è stato sospeso in attesa del giudizio penale, ma avviato tempestivamente dopo il nulla osta e l’acquisizione degli atti, da cui è emersa l’attività di acquisto e vendita.

Il ricorso è quindi infondato e viene respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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