Sospensione dei lavori e ordine di demolizione: improcedibilità per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 1092 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di sospensione dei lavori adottato ai sensi dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi successivi. L’emanazione sopravvenuta dell’ordine di demolizione concernente gli stessi interventi priva di efficacia la misura interinale e determina la carenza di interesse alla decisione sul ricorso proposto avverso la sospensione. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del gravame, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa vivaistica e proprietario di un terreno nel territorio comunale, ha impugnato l’ordinanza con cui il Responsabile dell’Area Tecnica ha disposto la sospensione dei lavori in corso, unitamente alla nota presupposta. Secondo l’Amministrazione, nel fondo si stavano eseguendo, senza titolo abilitativo, lavori di realizzazione di un impianto vivaistico con apposizione di teli in plastica, collocazione di materiale inerte e predisposizione di impianto di irrigazione.

Il ricorrente ha sostenuto che il vivaio a campo aperto era preesistente e che le attività poste in essere si esaurivano nella collocazione di piante in vaso e nella riattivazione di un impianto esistente, senza necessità di titolo edilizio. Ha inoltre dedotto la mancanza di un termine finale di durata della sospensione, in contrasto con l’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza cautelare il Tribunale aveva respinto l’istanza per difetto del requisito del pregiudizio grave e irreparabile.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha delimitato l’oggetto del giudizio ai soli interventi accertati in occasione del sopralluogo, ossia l’apposizione di teli in plastica, la collocazione di materiale inerte e la predisposizione dell’impianto di irrigazione. È rimasta estranea alla decisione la questione della compatibilità del vivaio con la destinazione di zona F1, con riserva dei poteri comunali in ordine alla disciplina delle norme tecniche di attuazione.

Nel merito della misura impugnata il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di sospensione era effettivamente sprovvisto di un termine esplicito. Ha tuttavia ritenuto operante ex lege la previsione dell’art. 27, terzo comma, del d.P.R. n. 380/2001, che fissa in quarantacinque giorni il termine di efficacia, con conseguente esaurimento degli effetti dell’atto.

Il Collegio ha inoltre dubitato che gli interventi accertati, così limitati, richiedessero un titolo abilitativo. Ha però escluso la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, valorizzando la documentazione comunale sul reddito dell’interessato, e ha osservato che l’eventuale esito favorevole del giudizio di merito avrebbe consentito la proposizione di domanda risarcitoria.

All’udienza pubblica le parti hanno rappresentato che, medio tempore, il Comune ha adottato l’ordine di demolizione relativo ai medesimi interventi, impugnato con separato ricorso. Su questa base il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse: l’ordine di demolizione priva di efficacia la misura interinale della sospensione, che per legge opera solo fino all’adozione dei provvedimenti definitivi.

Le spese di lite sono state compensate tra le parti, tenuto conto della particolarità della vicenda, con ordine di esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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