Termini sanzionatori ARERA perentori e annullamento della sanzione (TAR Lombardia n. 1092 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
I termini previsti per la conclusione del procedimento sanzionatorio di ARERA hanno natura perentoria. Tale qualificazione discende da un’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema normativo sanzionatorio, coerente con i principi affermati dalla Corte cost. n. 151/2021, secondo cui la previsione di un preciso limite temporale per l’irrogazione della sanzione costituisce presupposto essenziale di certezza giuridica e di tutela dell’interesse del destinatario della potestà sanzionatoria. La violazione del termine determina l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio e il suo annullamento. Il giudice amministrativo, preso atto del mutamento dell’indirizzo del Consiglio di Stato, vi si uniforma.
Il Fatto
Il Consorzio ricorrente gestiva il servizio di distribuzione idrica in numerosi Comuni consorziati e svolgeva attività di vendita all’ingrosso. Nei giorni 24, 25 e 26 febbraio 2015 ARERA effettuò una verifica ispettiva presso la sua sede.
All’esito dell’ispezione, con deliberazione n. 370/2015/S/idr l’Autorità avviò il procedimento per l’accertamento di possibili violazioni della regolazione tariffaria del servizio idrico integrato. Con successiva deliberazione n. 144/2019/S/idr del 16 aprile 2019 irrogò al Consorzio una sanzione amministrativa pecuniaria di complessivi euro 257.000,00. Il Consorzio impugnò la deliberazione e gli atti presupposti davanti al TAR Lombardia, chiedendo in via subordinata la riduzione della sanzione. La domanda cautelare fu respinta con ordinanza n. 839 del 12.7.2019.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale accoglie il ricorso quanto alla violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento sanzionatorio. Nella fattispecie il procedimento si è svolto in un arco temporale di oltre quattro anni.
La questione riguarda la natura dei termini di conclusione dei procedimenti sanzionatori di ARERA. La giurisprudenza del Tribunale, fino a tempi recenti, era costante nell’affermarne l’ordinarietà. L’indirizzo del Consiglio di Stato è tuttavia divenuto stabile nel sostenerne la perentorietà, sulla base dell’interpretazione costituzionalmente orientata del sistema sanzionatorio.
Il Collegio richiama i principi affermati dalla Corte cost. n. 151/2021: la previsione di un preciso limite temporale per l’irrogazione della sanzione è presupposto essenziale per soddisfare l’esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria pubblica, nonché di prevenzione generale e speciale. Sono richiamate le decisioni del Consiglio di Stato n. 3977 del 9.4.2023, che ha riformato la sentenza del Tribunale n. 2142 del 29.9.2022, e Sez. II n. 3983/2023.
Preso atto del mutamento di indirizzo e dei richiami alla giurisprudenza costituzionale che lo sorreggono, il Tribunale si uniforma al Consiglio di Stato (Sez. I nn. 2263/2023 e 2265/2023), affermando la natura perentoria dei termini sanzionatori. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato.
Le spese sono compensate tra le parti in considerazione degli oscillamenti giurisprudenziali evidenziati, con rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.
Nota della Redazione
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