Quote latte 2014/2015: giurisdizione del TAR e ripartizione del prelievo (TAR Lombardia n. 1007 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di quote latte, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo supplementare, comprese quelle relative alla riscossione che si completa con la notifica delle cartelle esattoriali e delle successive intimazioni di pagamento, restando esclusa la sola fase esecutiva. Quanto al merito, l’ambito applicativo della giurisprudenza eurounitaria sulla compensazione nazionale delle quote inutilizzate e sulla ripartizione del prelievo in eccesso si estende fino alla campagna 2007/2008, poiché a partire dalla campagna 2008/2009 il Reg. CE n. 1234/2007 ha riconosciuto agli Stati membri il potere di individuare autonomamente categorie prioritarie secondo criteri obiettivi, senza previa consultazione della Commissione. Ne deriva che, per la campagna 2014/2015, non è configurabile un obbligo di disapplicazione della disciplina nazionale di ripartizione.
Il Fatto
Un’azienda agricola produttrice di latte vaccino, assoggettata al regime delle quote latte fino alla campagna 2014/2015, ha impugnato davanti al TAR l’intimazione di pagamento con cui l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per conto della Regione, ha richiesto la somma di oltre centomila euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri di riscossione, unitamente alla cartella e al ruolo sottesi.
La ricorrente ha dedotto la mancata notifica dell’atto di accertamento rideterminato, l’applicazione di una normativa nazionale contrastante con il diritto dell’Unione, l’illegittimità derivata della ripartizione del prelievo e l’inattendibilità dei dati di produzione nazionale. La Regione ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione e, in via preliminare, l’inammissibilità per violazione del ne bis in idem, essendo pendente analoga opposizione davanti al giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. In materia di quote latte, anche in ragione del principio di concentrazione delle tutele, la volontà del legislatore è quella di riservare alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie attinenti alla determinazione del prelievo, comprese quelle sulla riscossione che si completa con la notifica della cartella e della successiva intimazione, con esclusione della sola fase esecutiva avviata dal pignoramento.
Sul primo motivo, il TAR rileva che l’atto di accertamento della campagna 2014/2015 è costituito dalla nota regionale pacificamente ricevuta e già impugnata in altro giudizio. L’importo è stato poi rideterminato da AGEA in applicazione dell’art. 23, comma 6-quater, d.l. n. 113/2016, convertito con legge n. 160/2016, che ha previsto il pagamento in misura corrispondente al prelievo dovuto all’Unione maggiorato del cinque per cento. Le istruzioni operative hanno fissato la percentuale di ripartizione al 30,92 per cento, comunicata ai produttori e agli acquirenti. La doglianza sulla mancata comunicazione è giudicata scarsamente credibile e meramente formalistica, non essendo contestati nel merito gli importi.
Infondato è anche il secondo motivo. Il Collegio richiama un proprio precedente secondo cui l’ambito applicativo delle sentenze della Corte di Giustizia si estende dalla campagna 1995-1996 alla campagna 2007/2008. Dal 2008/2009 il Reg. CE n. 1234/2007 ha previsto la riassegnazione della quota inutilizzata secondo criteri obiettivi fissati dagli Stati membri e la ripartizione del prelievo in eccesso per categorie prioritarie, disciplina rimasta in vigore fino al 31 marzo 2015.
Con riferimento al terzo motivo, il TAR non condivide la tesi secondo cui le sentenze eurounitarie si applicherebbero anche alla campagna 2014/2015 per contrarietà del criterio della regolarità dei versamenti all’art. 16 del Reg. CE n. 595/2004. Tale disposizione è stata superata dal regolamento del 2007, che ha eliminato l’obbligo di previa consultazione della Commissione, residuando in capo a questa solo il potere di fissare il termine per l’individuazione dei criteri.
Il quarto motivo è respinto richiamando l’orientamento consolidato secondo cui, in assenza di prove certe e dell’individuazione dei soggetti che hanno alterato i dati, non è possibile annullare le operazioni di stima. Assorbiti i restanti profili, il ricorso è respinto con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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