Sospensione licenza ex art. 100 TULPS e assenza di responsabilità del gestore (TAR Emilia-Romagna n. 995 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La misura di sospensione della licenza di pubblico esercizio prevista dall’art. 100 del r.d. n. 773 del 1931 non ha natura sanzionatoria, ma costituisce misura di prevenzione volta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale per l’ordine e la sicurezza pubblici. Il suo presupposto è il dato oggettivo della frequenza abituale del locale da parte di soggetti pregiudicati o pericolosi, a prescindere da ogni responsabilità personale del gestore. Ne consegue che le condotte diligenti dell’esercente e l’assenza di sue condanne penali non escludono la legittimità della sospensione. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato al travisamento di fatto e alla manifesta irragionevolezza, non potendo entrare nel merito delle scelte discrezionali dell’Autorità.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare dal 2015 di una licenza per un esercizio pubblico sito in Carpi, ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Modena, in data 23 luglio 2021, ha disposto la sospensione per quindici giorni della licenza. Il provvedimento si fondava sulla proposta dei Carabinieri della Compagnia di Carpi, che aveva segnalato la presenza abituale di persone pregiudicate all’interno e nelle adiacenze del locale, sulla base di controlli svoltisi tra giugno e luglio 2021.

Con ricorso notificato il 20 settembre 2021 la società ha chiesto l’annullamento degli atti e la condanna al risarcimento del danno. Con motivi aggiunti notificati il 18 novembre 2021 ha poi impugnato la segnalazione dei Carabinieri e la notifica del provvedimento di sospensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istituto. Richiamando le indicazioni del Questore e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, ribadisce che la finalità dell’art. 100 TULPS non è sanzionare la condotta del gestore, ma impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, tutelando l’ordine e la sicurezza dei cittadini a prescindere da ogni responsabilità dell’esercente.

Segue la disamina dei motivi aggiunti, dichiarati in parte inammissibili perché rivolti contro atti preparatori e meramente esecutivi, privi di autonoma lesività, e in parte infondati perché ripropongono le doglianze del ricorso introduttivo.

Nel merito, il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui l’ampia formulazione normativa consente la sospensione ogniqualvolta le situazioni di pericolo trovino un antecedente causale significativo nell’attività economica oggetto della licenza. Rilevano, pertanto, anche episodi riconducibili a soggetti non avventori e atti di violenza avvenuti nelle adiacenze del locale.

Inconferenti sono giudicate le deduzioni della ricorrente sulla propria diligenza: l’esercente non può invocare l’assenza di addebiti personali quando i presupposti oggettivi della misura risultino comunque integrati. Infondata è altresì la contestazione sul numero dei controlli: il provvedimento e i rapporti di polizia costituiscono documento fidefaciente, non opposto con querela di falso, sicché resta acquisito lo svolgimento di tredici controlli nel periodo considerato.

Quanto alla proporzionalità, il Collegio esclude che il giudizio amministrativo possa entrare nel merito delle scelte discrezionali, confermando la legittimità dei quindici giorni di sospensione. Infine, respinge la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, non richiesta per gli atti ex art. 100 TULPS in ragione delle ragioni d’urgenza che li connotano. Il rigetto della domanda di annullamento comporta quello della connessa domanda risarcitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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