Giudizio di attinenza dei titoli legittimo e conflitto di interessi insussistente (TAR Emilia-Romagna n. 997 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nella materia dei pubblici concorsi la commissione esaminatrice esercita un’ampia discrezionalità tecnica, sicché il sindacato del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere nelle sole ipotesi di sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà ictu oculi rilevabile. La specificazione dei criteri di valutazione dei titoli contenuta nel bando integra legittimo esercizio del potere discrezionale e non è censurabile ove coerente con l’oggetto dell’incarico da conferire. L’appartenenza allo stesso ufficio, il rapporto di subordinazione o la mera collaborazione lavorativa tra componente della commissione e candidato non integrano di per sé le cause di astensione dell’art. 51 cod. proc. civ. e non sono estendibili in via analogica. Il conflitto di interessi, anche potenziale ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, deve essere accertato in concreto, non in astratto, sulla base di prove specifiche.
Il Fatto
La Regione Emilia-Romagna indice una selezione per la copertura, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 18 della legge regionale n. 43/2001, di una posizione dirigenziale presso l’Assemblea legislativa, nell’area di lavoro “supporto tecnico-giuridico all’aula e raccordo con le commissioni assembleari”. All’esito della procedura la controinteressata risulta vincitrice con 43,50 punti, mentre la ricorrente si colloca seconda con 42,86 punti.
La seconda classificata impugna gli atti della selezione deducendo, in via principale, l’erroneità della valutazione dei titoli, che avrebbe dovuto condurla a un punteggio complessivo superiore, e, in via subordinata, il conflitto di interessi del Presidente della commissione, che aveva svolto funzioni dirigenziali di responsabile del settore al quale la candidata vincitrice era funzionalmente collegata. Il TAR respinge la domanda cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, decide nel merito.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo il Collegio richiama l’insegnamento consolidato secondo cui il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni concorsuali resta confinato all’eccesso di potere nelle ipotesi di sviamento logico, errore di fatto o contraddittorietà macroscopica, citando Cons. Stato, sez. III, n. 2091 del 2019 e Cons. Stato, sez. V, n. 7684 del 2024. Passando al merito, il criterio dell’attinenza delle funzioni risulta legittimamente specificato dalla commissione, in coerenza con l’avviso che richiedeva esperienze svolte in strutture o posizioni analoghe quanto a competenza e complessità.
Il TAR esclude che l’attività di consulenza giuridica presso il Servizio Affari Legislativi della Giunta sia assimilabile al supporto tecnico-giuridico all’Aula e al raccordo con le commissioni, attività che involge competenze gestorie specifiche dell’organo assembleare. Analogamente, la posizione organizzativa ricoperta dalla ricorrente è valutata come soltanto parzialmente attinente, perché non esaurisce l’insieme delle competenze richieste. Quanto ai master, il Collegio ritiene non illogico qualificarli come “correlati” e non “attinenti”, posto che il bando esigeva esperienze formative specifiche rispetto all’incarico.
Anche le censure sul criterio dei titoli vari sono respinte: le idoneità in procedure selettive non vanno computate quando l’esperienza lavorativa conseguita sia già valorizzata nei criteri precedenti; le pubblicazioni e le docenze risultano in larga parte inconferenti rispetto al ruolo. Il primo motivo è quindi respinto per assenza di macroscopiche illegittimità.
Sul secondo motivo il Collegio richiama l’orientamento per cui il legame di subordinazione o collaborazione tra commissario e candidato non rientra nelle cause di astensione dell’art. 51 cod. proc. civ., non estensibili in via analogica (Cons. Stato, sez. III, n. 1628 del 2016; Cons. Stato, sez. VI, n. 4789 del 2014; TAR Emilia-Romagna, sez. I, n. 475 del 2023). Tuttavia, richiamando Cons. Stato, sez. VII, n. 2408 del 2023 e Cons. Stato, sez. IV, n. 1024 del 2024, si precisa che il conflitto, anche potenziale, va accertato in concreto.
Nel caso di specie manca la prova di un effettivo conflitto: il Presidente non era l’unico dirigente di settore e la delega di funzioni dirigenziali alla controinteressata costituisce modulo organizzativo già utilizzato in passato, con contenuti sostanzialmente identici. Il ricorso è integralmente respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità e complessità della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.