Programmazione sanitaria e tetti di spesa: improcedibilità e istruttoria sui rimborsi extraregionali (TAR Lombardia n. 1611 del 27.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che la situazione soggettiva azionata sia rimasta integralmente soddisfatta per effetto di sopravvenienze processuali. Ove residuino profili di contenzioso sugli atti impugnati e permanga una parziale insoddisfazione dell’unitario interesse legittimo azionato, il giudice dichiara l’improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, in luogo della cessazione. Quando il thema decidendum richiede l’accertamento di circostanze di fatto non emerse dagli atti, il Collegio dispone istruttoria ai sensi dell’art. 36, comma 2, cod. proc. amm., senza integrare postuma la motivazione dell’atto.

Il Fatto

Una società titolare di struttura sanitaria accreditata e convenzionata con il servizio sanitario lombardo ha impugnato la DGR Lombardia n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, recante le regole di sistema per il 2023. La ricorrente contesta l’ancoraggio del budget 2023 al valore della produzione finanziata nel 2019, deducendo che quel parametro deriverebbe dalla storicizzazione di illegittimi tagli di spesa applicati dal 2014.

Con motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione agli atti esecutivi di determinazione del budget individuale e allo schema di contratto per il 2023. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse su alcuni motivi relativi al budget, chiedendo la cessazione della materia del contendere; la Regione ha eccepito la parziale improcedibilità. Residuano le doglianze sulle regole di negoziazione dell’attività sanitaria per pazienti residenti in altre regioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la vicenda processuale con rigore. La cessazione della materia del contendere postula la soddisfazione integrale della situazione soggettiva fatta valere. Nel caso concreto residuano profili di contenzioso sugli atti impugnati, con parziale insoddisfazione dell’unitario interesse legittimo alla corretta programmazione sanitaria, richiamando il precedente TAR Lombardia, Milano, V, 14 dicembre 2023, n. 3041. Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità parziale per sopravvenuto difetto di interesse.

Nel merito residua il motivo sulle prestazioni destinate a pazienti extraregionali. La ricorrente deduce che la delibera, oltre al tetto di struttura pari al finanziato 2019, introdurrebbe tetti di sistema regionali per il rimborso delle prestazioni rese ai residenti nelle regioni confinanti, in attuazione del meccanismo di cui all’art. 1, comma 492, legge n. 178/2020, con accordi bilaterali allegati alla DGR. La compresenza di tetti variabili e inconciliabili renderebbe impossibile la programmazione aziendale.

Il Collegio rileva che dagli atti e dalla discussione orale risulta sottoscritto l’accordo con la sola Emilia Romagna, non anche con Veneto e Piemonte. Restano perciò aperti interrogativi sull’attuale operatività dei tetti interregionali e sulle reciproche interferenze tra gli accordi. Non è stato chiarito se la struttura abbia subito abbattimenti in applicazione dei contestati tetti di sistema.

Pertanto il Tribunale dispone istruttoria chiedendo alla Regione chiarimenti sullo stato degli accordi, sui meccanismi compensativi tra i tetti e sull’effettiva incidenza delle regressioni subite dalla ricorrente. La relazione, da depositarsi entro trenta giorni, non deve costituire integrazione postuma della motivazione. La decisione non è definitiva: il Collegio dichiara in parte improcedibili e in parte rigetta i ricorsi, rinviando all’udienza del 24 settembre 2024, con spese al definitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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