Offerta anomala: costi manodopera e tabelle ministeriali (TAR Lombardia n. 1118 del 31.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella verifica di anomalia dell’offerta, il costo della manodopera va determinato moltiplicando le ore contrattuali offerte per il costo medio orario risultante dalle tabelle ministeriali, e non le ore mediamente lavorate, che riportano un dato inferiore e un costo orario più elevato. Il concorrente può dimostrare un costo medio effettivo inferiore solo provando che la propria organizzazione imprenditoriale consente un maggiore monte ore lavorato. L’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 impone di indicare separatamente i costi della manodopera anche per i lavoratori impiegati in subappalto, per consentire il controllo sul trattamento salariale minimo: la loro imputazione generica alle spese generali viola la norma e impone l’esclusione. La valutazione della stazione appaltante è sindacabile per illogicità e difetto di istruttoria.

Il Fatto

La stazione appaltante ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione degli enti del servizio sanitario regionale, suddivisa in più lotti. Il lotto di interesse era aggiudicato a un consorzio, con un ribasso dell’otto per cento circa. La seconda classificata ha impugnato l’aggiudicazione, contestando la mancata esclusione dell’aggiudicataria per modifica dei costi della manodopera e per anomalia dell’offerta.

Nelle more, la stazione appaltante ha annullato in autotutela l’aggiudicazione e ha rinnovato la verifica di congruità. Il riesame si è chiuso con una nuova conferma dell’aggiudicazione. La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il nuovo provvedimento, depositando la documentazione acquisita con l’accesso agli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure. Preliminarmente dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, per sopravvenuta carenza di interesse, essendo l’atto impugnato stato eliminato dall’ordinamento per effetto dell’annullamento in autotutela.

Sul merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dell’anomalia: l’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50/2016 demanda al Ministero la determinazione tabellare del costo del lavoro; l’art. 95, comma 10, impone l’indicazione separata dei costi della manodopera; l’art. 97, comma 5, lett. d), sanziona con l’esclusione l’offerta il cui costo del personale sia inferiore ai minimi salariali inderogabili. La verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità o erroneità fattuale.

Il primo errore riguarda la base di calcolo. L’aggiudicataria ha quantificato il costo del lavoro prendendo a riferimento le ore mediamente lavorate delle tabelle ministeriali, anziché le ore contrattuali offerte. Il Collegio osserva che le tabelle riportano un numero di ore inferiore rispetto a quelle contrattuali proprio per esprimere un costo orario più elevato, idoneo a coprire anche la sostituzione del personale assente. Il concorrente avrebbe dovuto moltiplicare le ore contrattuali per il costo medio orario, dimostrando eventualmente un costo effettivo inferiore in ragione della propria organizzazione. La sottostima contestata dalla stazione appaltante non risulta quindi giustificata.

Il secondo profilo concerne i manutentori impiegati in subappalto. La loro allocazione tra le spese generali non esonera dall’indicare in modo preciso i relativi costi della manodopera, poiché diversamente la tutela del trattamento salariale minimo sarebbe agevolmente elusa. La mancata indicazione integra violazione degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5, lett. d), con conseguente esclusione automatica.

Anche la copertura dell’aggiornamento del contratto collettivo è ritenuta mal costruita: il preteso risparmio impiegato in compensazione deriva proprio dall’errata stima dei costi. Il Collegio accoglie inoltre le censure sul risparmio collegato alle consorziate esecutrici, la cui stima non risulta congrua. L’offerta risulta così non remunerativa e globalmente insostenibile, il che impone l’esclusione in luogo di una nuova rinnovazione della verifica. Il ricorso per motivi aggiunti è accolto; l’aggiudicazione è annullata e la stazione appaltante dovrà rinnovare la gara a partire dalla fase viziata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *