Sospensione per inottemperanza all’obbligo vaccinale e decurtazione dell’anzianità (C.G.A.R.S. n. 171 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio sulle conseguenze della sospensione dal servizio per inottemperanza all’obbligo vaccinale del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, la disciplina dell’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, come integrato dal d.l. n. 172 del 2021, ha natura speciale ed eccezionale ed è di stretta interpretazione. Essa prevede, quale unico effetto della sospensione, la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento. La decurtazione dell’anzianità di servizio e la riduzione dei giorni di licenza ordinaria, non essendo espressamente previste dalla norma primaria, non possono essere applicate dall’Amministrazione. Il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, adottato in attuazione dell’art. 9-quinquies del d.l. n. 52 del 2021, riguarda una fattispecie diversa e non è invocabile in via analogica, né era necessario impugnarlo.

Il Fatto

L’amministrazione appellante aveva adottato, nei confronti di un appartenente al comparto sicurezza, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa per il mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale. Dal medesimo atto era derivata la decurtazione di una quota parte dell’anzianità di servizio e la corrispondente riduzione dei giorni di licenza ordinaria.

Il giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso, aveva annullato il provvedimento nella parte in cui disponeva che il periodo di sospensione non fosse computato nell’anzianità e non facesse maturare la licenza. L’Amministrazione ha proposto appello, deducendo l’erroneità di tale statuizione e l’inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, quale atto presupposto di portata generale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità. Ricostruito il quadro normativo emergenziale, rileva che la previsione che autorizza il Presidente del Consiglio a adottare le linee guida è contenuta nell’art. 9-quinquies, comma 5, del d.l. n. 52 del 2021 e riguarda le sole modalità organizzative di accesso ai luoghi di lavoro con certificazione verde base.

L’art. 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, che disciplina l’obbligo vaccinale per il comparto sicurezza, non contiene analoga previsione né rinvia al d.P.C.M. Il rinvio ricompare solo con le modifiche del d.l. n. 24 del 2022, che consentono l’accesso con green pass base. Ne consegue che, per la fattispecie in esame, il d.P.C.M. non è invocabile e non era necessario impugnarlo. L’eccezione è quindi respinta.

Nel merito, il Collegio condivide l’argomento del giudice di prime cure: la disciplina emergenziale è di stretta interpretazione e non tollera applicazione analogica. Il legislatore, nel prevedere la sospensione, ha stabilito come unica conseguenza la mancata erogazione della retribuzione, senza estendere tale effetto all’anzianità e a quanto vi è collegato. La tassatività delle conseguenze impedisce all’Amministrazione di imporre ulteriori pregiudizi non previsti.

La Corte richiama il parere della Sezione I del Consiglio di Stato n. 563 del 12 giugno 2025, reso in sede di domanda pregiudiziale alla Corte di giustizia, che ha ritenuto non manifestamente infondata la questione dell’estensione della sospensione all’anzianità. L’estensione, oltre a operare come sanzione per il mancato assolvimento dell’obbligo, contrasterebbe con la finalità della normativa, risultando sproporzionata rispetto allo scopo di tutela della salute.

L’appello è pertanto respinto integralmente, tanto nella censura preliminare quanto nei motivi di merito. Non si provvede sulle spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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