Commissione concorsuale e dimissioni dei commissari: nessuna novazione dell’organo (C.G.A.R.S. n. 170 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione, anche integrale, dei componenti di una commissione di concorso non determina alcuna novazione dell’organo collegiale, ma una mera successione funzionale delle persone fisiche che lo compongono: nel silenzio della legge, la soggettività dell’organo permane invariata e la commissione, pur diversamente composta, resta la stessa. Ne consegue che i criteri di valutazione legittimamente fissati prima della conoscenza dei nominativi dei candidati restano validi e immutabili, essendo cessato con quella conoscenza ogni potere di modifica. I nuovi componenti non devono né confermare né rideterminare tali criteri, ma soltanto prenderne atto. La tesi opposta finirebbe col rendere impossibile portare a conclusione le procedure concorsuali.

Il Fatto

Una procedura selettiva di valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia presso il dipartimento di giurisprudenza di un ateneo viene indetta con decreto rettorale. La prima commissione giudicatrice, nominata nel 2023, fissa i criteri di valutazione con verbale del 13 settembre 2023, prima di conoscere i nominativi dei candidati. In seguito alle dimissioni dei componenti, si susseguono diverse nomine e sostituzioni.

All’esito della procedura un candidato risulta vincitore e un altro idoneo. Una candidata impugna davanti al TAR Sicilia gli atti della procedura, il decreto di approvazione e il successivo inquadramento, deducendo l’illegittimità della selezione per la preventiva conoscenza dei nominativi dei partecipanti da parte della commissione. Il TAR, con sentenza n. 1854 del 2025, accoglie il ricorso, annulla gli atti e indica nella ripetizione della procedura la soluzione necessitata. I controinteressati propongono separati appelli, riuniti e decisi dal C.G.A.R.S.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, ritenuto ius receptum, secondo cui la commissione deve predeterminare i criteri di valutazione prima di conoscere le generalità dei concorrenti, per scongiurare il rischio che i criteri siano confezionati su misura. Tale premessa è condivisa. Il malgoverno dei principi, secondo il C.G.A.R.S., sta nell’avere il primo giudice ritenuto che siano state nominate due commissioni diverse, traendone un corollario di autonomia della seconda rispetto alla prima.

Il Collegio afferma all’opposto che nella vicenda ha operato giuridicamente una sola commissione, nonostante i reiterati avvicendamenti tra i componenti. La tesi della novazione dell’organo non è condivisibile: non è congruente con i principi dell’immedesimazione organica, per i quali la soggettività di un organo collegiale non muta con l’avvicendarsi dei suoi componenti, né è compatibile con l’ordinario svolgimento delle operazioni concorsuali, che dovrebbero essere reiterate dall’inizio a ogni dimissione e potrebbero non giungere mai a compimento.

Nel silenzio della legge, trovano applicazione i principi generali di tendenziale indifferenza del collegium rispetto alle vicende individuali dei suoi componenti: al variare di uno, di più o di tutti i commissari non si verifica un avvicendamento tra commissioni diverse, ma sempre la prosecuzione dell’attività della stessa commissione. Ne deriva che la commissione, a prescindere dalla composizione, aveva già approvato i criteri e i punteggi in un momento anteriore alla conoscenza formale dei candidati.

Pertanto i nuovi componenti non avevano alcun potere di rideterminazione: né di confermare, né di modificare i criteri già fissati, ma solo di prenderne atto. L’erronea dizione di una “conferma” non integra una nuova illegittimità, perché nessuno ius variandi è stato in concreto esercitato. Il Collegio aggiunge che la soluzione della ripetizione della procedura finirebbe col rendere spesso impossibile concludere i concorsi, anche nazionali con migliaia di concorrenti.

Assorbite le altre censure, il C.G.A.R.S. esamina i motivi riproposti dalla ricorrente: li ritiene inammissibili o infondati, trattandosi di scelte tecnico-discrezionali della commissione non sindacabili nel merito e, quanto al punteggio attribuito ad altri candidati, di censure prive di interesse. Accoglie gli appelli, riforma la sentenza e respinge integralmente il ricorso di prime cure, compensando le spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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