Inefficacia del titolo abilitativo e peri culum in mora: esclusa la sospensione cautelare in caso di provvedimento demolitorio definitivo (TAR Puglia n. 303 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., il presupposto del peri culum in mora deve ritenersi insussistente allorché il danno prospettato dal ricorrente risulti conseguenza della ripresa degli effetti di un provvedimento (nella specie, ordinanza di demolizione) divenuto definitivo per omessa impugnazione. In tal caso, l’eventuale pregiudizio non deriva direttamente dall’atto impugnato (accertamento di inefficacia di titolo abilitativo), ma da un provvedimento presupposto ormai consolidato, sicché l’istanza cautelare va respinta per carenza del requisito dell’urgenza.
Il Fatto
La ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Comune aveva accertato l’inefficacia di un titolo abilitativo, nonché, in via subordinata, l’ordinanza di demolizione del 2021 quale atto presupposto e connesso, la cui lesività si sarebbe concretizzata solo per effetto del provvedimento impugnato in via principale. L’istanza cautelare era volta a paralizzare gli effetti del diniego e, conseguentemente, della ripresa dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il requisito del peri culum in mora. Il Collegio ha osservato che il danno, come prospettato dalla ricorrente, oltre a essere connesso a un interesse di natura pretensiva, appariva conseguenza della ripresa degli effetti di un provvedimento – l’ordinanza di demolizione del 2021 – ormai definitivo per omessa impugnazione.
La decisione si fonda sulla considerazione per cui, essendo il provvedimento demolitorio divenuto inoppugnabile, l’eventuale pregiudizio lamentato dalla ricorrente non poteva essere ricondotto all’atto oggetto dell’odierna impugnativa, bensì a un provvedimento presupposto non più sindacabile. Ne consegue che l’istanza di sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato in via principale non poteva trovare accoglimento, non ricorrendo il requisito dell’urgenza.
Il TAR ha, infine, dichiarato di non doversi pronunciare sulle spese della fase cautelare, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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