Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Veneto n. 1339 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., anche per ottenere l’adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché sia attestato il giudicato e sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. L’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato non è soddisfatto dalla sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme: grava sull’amministrazione la prova dell’esatto adempimento. In difetto, il giudice amministrativo ordina l’attuazione del titolo entro termine e nomina un Commissario ad acta per il caso di inottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’istruzione e del merito a costituire in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con accredito della somma di euro 1.500,00, oltre rifusione delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata in forma esecutiva all’amministrazione. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, il Ministero non aveva ottemperato. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato i presupposti dell’azione. L’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda risulta dall’attestazione rilasciata dal competente ufficio; la notifica all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio risultano dagli allegati. Il ricorso è pertanto ammissibile.
Quanto all’appartenenza del titolo al novero di quelli azionabili in ottemperanza, il Collegio ha ricordato che l’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. prevede il rimedio proprio «al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato». Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra dunque tra i titoli le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con l’azione di ottemperanza.
Nel merito il ricorso è fondato. L’amministrazione resistente, non costituita in giudizio, non ha fornito la prova dell’avvenuto pagamento della somma dovuta. Il Tribunale ha precisato che la sola predisposizione della procedura informatica per l’accredito delle somme sulla Carta docente non può assurgere a prova dell’esatto adempimento: ciò che rileva è l’effettiva erogazione in favore del docente.
Di conseguenza il Collegio ha ordinato al Ministero di dare attuazione alla sentenza, procedendo all’accredito sul portafoglio «carta docente» della somma di euro 1.500,00, per le finalità di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. L’adempimento deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di inottemperanza protratta oltre tale termine, il Tribunale ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, che dovrà attivarsi su istanza della parte ricorrente e provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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