Sospensione dell’ordinanza di demolizione per questioni che richiedono approfondimento istruttorio (TAR Puglia n. 305 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia di un’ordinanza di demolizione è apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora quando l’esecuzione del provvedimento comporterebbe la demolizione di opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi, determinando un pregiudizio non rimediabile in sede di merito. La sospensione degli effetti del provvedimento impugnato è disposta interinalmente quando le questioni poste con il ricorso richiedono un approfondimento in sede di merito, sia con riferimento alle tempistiche di attuazione del titolo edilizio di cui è contestata la decadenza, sia per quanto concerne la qualificazione delle ulteriori opere di cui l’amministrazione ha rilevato l’abusiva realizzazione. In tal caso, il Tribunale fissa la trattazione di merito del ricorso e compensa le spese della fase cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione n. 127 del 5 marzo 2026, adottata dal Dirigente dell’Area Funzionale Sviluppo Pianificazione del Territorio del Comune di Nardò, avente ad oggetto gli interventi edilizi realizzati su un lotto di terreno in località La Riggia. Il provvedimento contestava la realizzazione di un fabbricato A, ultimato in ogni sua parte, asseritamente edificato in assenza di titolo edilizio per l’intervenuta decadenza del permesso di costruire n. 206 del 17/6/2016 per l’infruttuoso decorso del termine di un anno ex art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, e con destinazione d’uso diversa da quella assentita; la realizzazione di un fabbricato B, allo stato rustico, asseritamente edificato in totale difformità dal permesso di costruire n. 20 del 31/01/2020; nonché la presenza di altre strutture edificate in assenza di titolo edilizio. L’ordinanza imponeva l’obbligo di provvedere alla demolizione nel termine di novanta giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, sarebbe stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e sarebbero seguiti gli ulteriori provvedimenti sanzionatori, ivi compresa l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella fase cautelare regolata dall’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto l’istanza apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora, considerato che l’impugnazione concerne un provvedimento che dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi. Tale esecuzione comporterebbe infatti un pregiudizio irreversibile, tale da giustificare la sospensione degli effetti del provvedimento.
Sotto il profilo del fumus boni iuris, il Collegio non ha effettuato un esame approfondito delle censure, ma ha rilevato che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento in sede di merito, tanto con riferimento alle tempistiche di attuazione del titolo edilizio di cui è contestata la decadenza, quanto in relazione alla qualificazione delle ulteriori opere di cui l’amministrazione ha rilevato l’abusiva realizzazione.
In considerazione della natura del pregiudizio dedotto e dell’opportunità di consentire al Tribunale una decisione re adhuc integra, gli effetti dell’ordinanza di demolizione sono stati interinalmente sospesi. Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica di merito al 10 febbraio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.