Sospensione dei pagamenti FEAMP e indagine penale in corso (TAR Toscana n. 310 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione dei pagamenti di un contributo concesso a valere sul FEAMP 2014-2020 è legittima quando l’autorità di gestione o l’organismo intermedio dia atto dell’avvio di un’indagine su un’irregolarità che incide sulla spesa oggetto di finanziamento, ai sensi dell’art. 132, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento UE n. 1303/2013. Il potere di sospensione trova ulteriore fondamento nell’art. 21-quater della legge n. 241/1990, che lo consente per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario. La motivazione può essere resa per relationem mediante il richiamo degli atti presupposti, in particolare della comunicazione dell’autorità di gestione. La mancata indicazione di un termine finale non vizia il provvedimento quando la sospensione è agganciata all’esito del procedimento di indagine, la cui durata non è predeterminabile. Il collegamento societario tra beneficiari e soggetti indagati giustifica l’estensione della misura, ove le condotte ipotizzate siano idonee a incidere sulle medesime spese.

Il Fatto

La Regione Toscana, in qualità di organismo intermedio del Programma operativo FEAMP 2014-2020, pubblicava un bando per la concessione di aiuti alle imprese di pesca e acquacoltura, destinati a compensare l’aumento dei costi di gestione conseguente alla crisi energetica. Le società ricorrenti, attive nell’acquacoltura, presentavano domanda e venivano ammesse ai benefici, con contributi di importo complessivo rilevante.

A seguito di una comunicazione della Commissione europea e delle richieste del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, l’amministrazione regionale adottava note di sospensione dei pagamenti e un successivo decreto dirigenziale, che dava mandato all’organismo pagatore di bloccare le erogazioni. Le società impugnavano tali atti, unitamente alla nota ministeriale presupposta, deducendo l’insussistenza dei presupposti, il difetto di motivazione e l’illegittimità della sospensione disposta senza termine di scadenza.

La Motivazione della Corte

Riuniti i tre ricorsi per connessione oggettiva, il Collegio respinge l’eccezione di nullità della notificazione degli atti introduttivi, in quanto la regolare costituzione del Ministero sana il vizio ai sensi dell’art. 44, comma 3, cod. proc. amm.

Nel merito, il giudice individua la disciplina applicabile nelle disposizioni richiamate dall’amministrazione: l’art. 87 del Regolamento UE n. 1303/2013, l’art. 122 del medesimo regolamento e l’art. 132, paragrafo 2, lettera b), che consente l’interruzione del pagamento quando sia stata avviata un’indagine su un’eventuale irregolarità incidente sulla spesa considerata.

Il Tribunale verifica che l’indagine penale riguarda ipotizzate irregolarità afferenti proprio al Fondo FEAMP 2014-2020 e coinvolge soggetti in posizione di controllo o collegamento con le società beneficiarie. Le condotte contestate sono idonee a incidere sulle medesime spese oggetto di sospensione. La Regione ha quindi agito legittimamente, previa conforme indicazione dell’autorità di gestione, dando atto dell’insussistenza dei presupposti per la revoca definitiva.

La sospensione è ritenuta legittima anche sotto il profilo dell’art. 21-quater, comma 2, della legge n. 241/1990, sussistendo la gravità delle ragioni richieste dalla norma. Gli atti risultano motivati per relationem, tramite il richiamo degli atti presupposti, in conformità all’art. 3 della legge n. 241/1990.

Quanto alla dedotta assenza di un termine finale, il Collegio osserva che il termine è individuato mediante rinvio all’esito dei procedimenti di indagine, la cui natura non consente la predeterminazione di una data fissa. I provvedimenti sono pertanto pienamente legittimi. I ricorsi sono respinti, con condanna delle società ricorrenti, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero e della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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