Esigenze cautelari persistono anche dopo esclusione dell’aggravante mafiosa (Cass. pen. Sez. V n. 23641 del 25.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il venir meno della circostanza aggravante mafiosa non determina automaticamente la caducazione delle esigenze cautelari. Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione della misura alle esigenze concretamente ravvisabili, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura a fronteggiare le esigenze che permangano o residuino, secondo il criterio della minor compressione possibile della libertà personale. Il giudice della cautela deve misurarsi con il profilo residuato dal ridimensionamento del quadro indiziario e motivare le esigenze persistenti. In tema di misure cautelari, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari applicava all’indagato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con prescrizione di permanenza domiciliare notturna, per il delitto di concorso nell’intestazione fittizia di un’autovettura, aggravato dalla finalità di agevolare un’associazione di tipo mafioso. Il bene era ricondotto alla disponibilità sostanziale di un esponente di una locale di ‘ndrangheta, che appariva giuridicamente come mero noleggiante, con l’intento di eludere le misure di prevenzione patrimoniali in procinto di essere applicate.

Il Tribunale del riesame, in parziale riforma, escludeva la circostanza aggravante mafiosa, ravvisava anche il pericolo di inquinamento probatorio e confermava nel resto il provvedimento. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo la mancata riformulazione del giudizio cautelare dopo il venir meno dell’aggravante e l’illegittima individuazione ex novo del pericolo di inquinamento probatorio, senza indicazione del termine di efficacia della misura.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, i giudici di legittimità richiamano il principio per cui il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, impone una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, citando Sez. 2 n. 10383 del 18.02.2022, Rv. 282758.

Nel caso concreto, osserva la Corte, l’ordinanza impugnata si è specificamente misurata con il profilo cautelare residuato dal ridimensionamento del quadro indiziario e contiene un’adeguata motivazione delle esigenze persistenti, in specie del pericolo di reiterazione, non eliso dall’esclusione dell’aggravante. Il Tribunale ha valorizzato la contiguità dell’indagato a circuiti malavitosi e la sua insofferenza alle regole del vivere civile.

Tale argomentazione è conforme ai criteri di sindacato sulla logicità della motivazione e si sottrae alle censure difensive. In tema di misure cautelari, ricorda la Corte, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, ma non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi (conf. Sez. 6 n. 5465 del 2020, Rv. 280601).

La Corte richiama inoltre il limite del sindacato di legittimità ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non già quello tra prova e decisione, richiamando Sez. 5 n. 33139 del 28.09.2020, Rv. 280450. Il giudizio sulla adeguatezza di una misura non custodiale risulta coerente con i dati indiziari e privo di vizi logici.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. Il pericolo di inquinamento probatorio è esigenza recessiva rispetto al pericolo di reiterazione, sicché non occorre apporre il termine di efficacia, trovando le esigenze cautelari tutela nell’esigenza principale che fonda il titolo. Il ricorrente non ha prospettato un interesse concreto all’eliminazione del pericolo. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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