Prescrizione e concordato in appello: regole su inammissibilità e riqualificazione (Cass. pen. Sez. 6 n. 1142 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia accolto la richiesta di concordato ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., laddove censuri la qualificazione giuridica del fatto o la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., atteso che sui motivi rinunciati si forma il giudicato sostanziale e che il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare sull’assenza di cause di proscioglimento. Il ricorso che si limiti a critiche apodittiche alla valutazione delle prove, senza confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, è altresì inammissibile per genericità. In tema di prescrizione, il termine massimo va calcolato tenendo conto delle sole sospensioni riconducibili a legittimi impedimenti e, nel caso di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la partecipazione al sodalizio può essere desunta anche da un solo reato-fine, purché il ruolo svolto sia connotato da apprezzabilità e concretezza.
Il Fatto
La Corte di appello di Catania aveva accolto il concordato sulla pena per alcuni imputati, definito ex art. 599-bis cod. proc. pen., e rideterminato le pene per altri, riformando parzialmente la condanna pronunciata dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania per una serie di reati, tra cui l’associazione dedita al narcotraffico di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e i connessi reati-fine. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione gli imputati, censurando in vario modo la sentenza: chi contestava la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 74, comma 6, e dell’art. 73, comma 5, del medesimo decreto, chi lamentava la mancata declaratoria di prescrizione dei reati e chi, infine, prospettava vizi di motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha preliminarmente scrutinato i ricorsi degli imputati che avevano definito il processo con il concordato in appello, dichiarandoli inammissibili. Sul punto, la Corte ha richiamato il principio per cui il giudice che accoglie la richiesta di pena concordata non deve motivare sull’eventuale proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., e ha precisato che sui motivi oggetto di rinuncia si forma un giudicato sostanziale che ne preclude la riproposizione in sede di legittimità, come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza Fazio. Tale conclusione è stata estesa anche ai motivi relativi al trattamento sanzionatorio, trattandosi di aspetti coperti dall’accordo.
Quanto al ricorso presentato avverso la condanna per il delitto di cui all’art. 73, la Corte ne ha ravvisato la genericità, poiché il ricorrente si era limitato a criticare in termini apodittici la valutazione del giudice di merito, senza confrontarsi con gli elementi indiziari posti a fondamento della decisione. In particolare, la Sesta Sezione ha ricordato che la configurabilità della lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, richiede una valutazione complessiva degli indici sintomatici previsti dalla norma, quali la ristretta circolazione di merci e denaro e la ridotta provvista di stupefacente; nel caso di specie, la disponibilità a mediare l’acquisto di rilevanti quantitativi di droga e i rapporti con più fornitori deponevano per l’inserimento strutturale del soggetto nel mercato dello spaccio, rendendo corretta la qualificazione ex art. 73, comma 1.
Con riferimento ai motivi di ricorso relativi all’intervenuta prescrizione dei reati, la Corte ha ritenuto fondate le doglianze. Per i reati commessi sino al maggio 2016, il termine massimo di prescrizione è stato calcolato in sette anni e sei mesi, a cui vanno aggiunti i periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio di secondo grado. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per i capi concernenti i due imputati, rilevando come la causa estintiva fosse maturata prima della pronuncia della sentenza d’appello.
Infine, per quanto riguarda la posizione del soggetto condannato per la partecipazione all’associazione, la Sesta Sezione ha rigettato il ricorso nel merito. Ha ribadito che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, la partecipazione può essere desunta anche dalla commissione di un solo reato-fine, purché sia dimostrato che il ruolo svolto sia connotato da apprezzabilità e concretezza, e che non è richiesta la prova della conoscenza reciproca di tutti gli associati. La Corte ha ritenuto logica la motivazione della sentenza impugnata che aveva valorizzato la stabilità del vincolo e l’indeterminatezza del programma criminoso per distinguere il concorso di persone nel reato dall’ipotesi associativa, confermando la sussistenza del reato. Tuttavia, in applicazione del principio sull’estinzione per prescrizione, ha rideterminato la pena per il reato residuo.
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Nota della Redazione
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