Il riesame della terza intestataria copre tutti i beni disponibili (Cass. pen. Sez. 6 n. 14654 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di rinvio conseguente ad annullamento per omessa motivazione, il giudice del rinvio non può dichiarare inammissibile l’istanza di riesame proposta dalla terza intestataria assumendo che essa riguardasse esclusivamente i beni custoditi in una determinata cassetta di sicurezza, quando dall’originaria istanza, ancorché generica, risulti che la richiesta concerneva tutti i beni sottoposti a sequestro nella disponibilità della richiedente. La genericità dell’istanza di riesame non ne determina l’inammissibilità, gravando invece sul giudice del riesame l’onere di individuare l’oggetto della richiesta alla luce del complessivo contenuto dell’atto e delle circostanze del caso concreto.

Il Fatto

Nell’ambito di un procedimento penale per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74/2000, il Giudice per le indagini preliminari aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni rinvenuti nella casa familiare dell’indagato e presso istituti bancari, inclusi i contenuti di due cassette di sicurezza intestate anche alla moglie, terza intestataria.

A seguito dell’annullamento con rinvio disposto dalla Sez. 2 n. 10988 del 2025 per omessa motivazione, il Tribunale del riesame di Roma aveva dichiarato inammissibile il ricorso della terza intestataria, ritenendo che l’istanza originaria riguardasse solo i gioielli contenuti nella cassetta di sicurezza n. 147, mai posti in sequestro, e non quelli rinvenuti nella cassetta n. 30, cointestata ai coniugi. Avverso tale ordinanza la terza intestataria ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 324 e 627 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per travisamento.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione penale ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che dall’esame degli atti emergeva come gli unici gioielli effettivamente sottoposti a sequestro nei confronti della terza intestataria fossero quelli contenuti nella cassetta di sicurezza n. 30, mentre il contenuto della cassetta n. 147 non era stato oggetto di cautela reale.

La Corte ha rilevato che sia il provvedimento impugnato sia quello del 14 ottobre 2024 avevano erroneamente circoscritto l’oggetto dell’istanza di riesame ai soli beni custoditi nella cassetta n. 147, valorizzando la circostanza che i motivi aggiunti del 23 settembre 2024 menzionavano esclusivamente tale cassetta. Tuttavia, l’istanza originaria della terza intestataria era sì generica, ma riguardava tutti i beni sottoposti a sequestro a lei riconducibili.

Ad avviso della Corte, tale genericità non poteva condurre alla declaratoria di inammissibilità, poiché il riesame concerneva tutti i beni preziosi nella disponibilità della terza intestataria, inclusi quelli di cui era custode per conto dei figli, rinvenuti nella cassetta n. 30. Tale conclusione era peraltro coerente con quanto già ritenuto dalla sentenza rescindente della Sez. 2.

La Corte ha quindi disposto l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen., affinché motivi in ordine all’istanza di riesame concernente quanto rinvenuto all’interno della cassetta di sicurezza n. 30.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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