Accertato l’obbligo di provvedere sul condono e termine di 150 giorni per concludere (TAR Lazio n. 14450 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di un’istanza di definizione di un procedimento di condono edilizio fa sorgere in capo all’Amministrazione un obbligo di provvedere, la cui violazione legittima il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. L’inerzia serbata dall’ente locale sull’istanza del privato è illegittima e il giudice accerta l’obbligo di concludere il procedimento, condannando l’Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato, fatto salvo il contenuto della determinazione e con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
Una privata cittadina presentava al Comune di Roma Capitale un’istanza di condono edilizio, seguita da una successiva richiesta di riavvio e conclusione del procedimento. Rimanendo l’Amministrazione del tutto inerte, la ricorrente adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio deducendo la violazione dell’art. 2, l. n. 241/1990 e chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’ente locale di provvedere con un provvedimento espresso e motivato.
Il Comune di Roma Capitale si costituiva in giudizio, limitandosi a depositare documentazione attestante lo stato del procedimento, ancora in fase istruttoria, senza articolare difese sostanziali. All’udienza camerale, preso atto della mancata adozione del provvedimento finale, la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, ravvisando tutti i presupposti per l’accoglimento della domanda ex artt. 31 e 117 c.p.a. A fronte della formulazione di una specifica richiesta di definizione del procedimento di condono, ha affermato che grava sull’Amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento stesso con un atto espresso, la cui mancata adozione integra la fattispecie del silenzio-inadempimento.
Nel confermare tale ricostruzione, il TAR ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’obbligo di provvedere sussiste in tutte le fattispecie in cui ragioni di giustizia ed equità impongono all’Amministrazione di pronunciarsi, in virtù del dovere di correttezza e buona amministrazione che fa sorgere nel privato una legittima aspettativa a conoscere le determinazioni pubbliche (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3430 del 2021).
Alla luce di tali principi, la Corte ha accertato l’illegittimità dell’inerzia serbata dall’ente locale, condannandolo a concludere il procedimento nel termine di 150 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, con espressa riserva della nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Ha infine posto le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, a carico del Comune di Roma Capitale, soccombente.
Nota della Redazione
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