Reclamo al Commissario ad acta e cessazione della materia del contendere (TAR Sicilia n. 855 del 17.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il reclamo avverso l’inerzia del Commissario ad acta è diretto a ottenere l’esecuzione del giudicato e non a far valere un interesse autonomo alla condanna del commissario. Se l’adempimento interviene dopo la proposizione del reclamo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, in coerenza con la domanda della parte. Le spese di lite della fase seguono allora il criterio della soccombenza virtuale, poiché il comportamento satisfattivo è sopraggiunto alla domanda giudiziale. Esse sono liquidate tenendo conto delle difficoltà tecniche rappresentate dallo stesso Commissario ad acta.

Il Fatto

Con una precedente sentenza il TAR Sicilia aveva accolto il ricorso per ottemperanza alla decisione del CGARS n. 202 del 7 marzo 2023, ordinando all’amministrazione regionale di darvi integrale esecuzione entro un termine e nominando Commissario ad acta il Segretario Generale della Regione, con facoltà di delega.

Decorsi i termini senza adempimento spontaneo, il reclamante ha chiesto l’insediamento del Commissario. Poiché questi non provvedeva, la parte ha notificato e depositato reclamo avverso il silenzio. Nelle more, l’amministrazione ha avviato le procedure di pagamento e, dopo la proposizione del reclamo, il Commissario delegato ha dato conto dell’emissione dei provvedimenti di impegno e liquidazione delle somme giudizialmente dovute e del relativo mandato di pagamento. All’udienza camerale la difesa reclamante ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto che la domanda di parte reclamante è coerente con quanto rappresentato dal Commissario ad acta. L’adempimento è intervenuto dopo la proposizione del reclamo, sicché la controversia ha perso il proprio oggetto: va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese, il Tribunale osserva che l’esecuzione della sentenza è stata assicurata solo a seguito della presentazione del reclamo. Ne deriva l’applicazione del criterio della soccombenza virtuale, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite della fase, liquidate in via equitativa e distratte in favore del difensore della parte reclamante.

La quantificazione tiene conto delle difficoltà tecniche rappresentate dal Commissario delegato, che ha riferito di un mancato allineamento dei sistemi tra gli uffici e la Ragioneria centrale, tale da non consentire prima il pagamento. Il Collegio ha inoltre mandato alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo dei soggetti citati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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