Revoca del nulla osta per lavoro subordinato sospesa per sopravvenienze documentali (TAR Puglia, Sez. III, n. 242 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di scrutinio della domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., la sopravvenienza di atti e documenti idonei a superare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, quali una nuova richiesta di verifica di indisponibilità di altri lavoratori e la stipula di un contratto di lavoro, costituisce elemento che il giudice deve valutare nell’ambito del compiuto bilanciamento dei contrapposti interessi. Tale bilanciamento può giustificare la sospensione degli effetti del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, al fine di mantenere re adhuc integra la vicenda controversa fino alla decisione di merito, ferma restando la possibilità per l’Amministrazione di rivalutare le sopravvenienze in sede di riesame, nel rispetto dei principi di buona fede e collaborazione procedimentale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva disposto la revoca del nulla osta per lavoro subordinato in favore di un lavoratore straniero, chiedendone la sospensione dell’efficacia. Il provvedimento era stato notificato al solo datore di lavoro.

A fondamento dell’istanza cautelare, il ricorrente rappresentava di aver presentato, già in data 16 dicembre 2025, una nuova richiesta di verifica di indisponibilità di altri lavoratori in attesa di occupazione presso il Centro per l’Impiego competente.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza, ha ritenuto che gli elementi documentali sopravvenuti rispetto all’adozione del provvedimento impugnato fossero potenzialmente idonei a incidere sulle valutazioni dell’Amministrazione.

In particolare, il Collegio ha valorizzato la circostanza che il ricorrente avesse prodotto in giudizio sia la nuova richiesta di verifica di indisponibilità di altri lavoratori, sia il contratto di lavoro – Modello Unificato – del 17 aprile 2026. Tali elementi, se considerati nel loro complesso, potevano integrare il quadro fattuale alla base della vicenda.

La valutazione del giudice cautelare si è quindi incentrata sul necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico sotteso alla revoca del nulla osta e l’interesse del ricorrente, in un contesto in cui le sopravvenienze documentali apparivano suscettibili di rivalutazione da parte dell’Amministrazione.

Proprio la presenza di tali sopravvenienze ha indotto il Collegio a ritenere opportuna la sospensione degli effetti del provvedimento, al fine di preservare la situazione fino alla decisione di merito, fissata per la seconda udienza pubblica di marzo 2027. Il TAR ha comunque fatto salva la possibilità per l’Amministrazione di rivalutare gli atti in sede di riesame, richiamando i principi di buona fede e collaborazione procedimentale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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