Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 8255 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare integrale esecuzione al titolo e vi provvede con la nomina di un commissario ad acta ove risulti l’inerzia dell’ente. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento. In caso di decorso del termine fissato nel titolo per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte.

Il Fatto

Con ricorso notificato e depositato il 9 giugno 2025 la parte ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 5 giugno 2025.

Il titolo ottemperando aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per cinque anni scolastici, per un totale di € 2.500,00. La parte ricorrente ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica del 20 novembre 2024 e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il gravame fondato. È risultato rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione resistente il 20 novembre 2024.

Il Tribunale ha accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato nel titolo ottemperando per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità dell’inerzia all’amministrazione impediscono a quest’ultima di giovarsi del proprio contegno omissivo.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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