Sospensione SCIA per serate musicali spetta al SUAP non alla Polizia Municipale (TAR Campania n. 515 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattenimenti musicali organizzati da un pubblico esercizio, la sospensione degli effetti della SCIA è provvedimento che rientra nella competenza del responsabile del SUAP, e non del responsabile della Polizia Municipale, allorché l’attività di intrattenimento sia meramente complementare e accessoria alla somministrazione di alimenti e bevande. La competenza in materia commerciale è attratta dall’art. 2 del d.P.R. n. 160/2010, che individua nel SUAP l’unico soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti relativi all’esercizio di attività produttive e di servizi. Non integra un pubblico spettacolo o trattenimento soggetto ad autorizzazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 69 TULPS, l’evento realizzato occasionalmente con semplici casse acustiche e durata limitata, funzionale alla sola attività di ristorazione.
Il Fatto
Una società che gestisce un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, con area esterna in concessione demaniale, depositava una SCIA per lo svolgimento di alcune serate musicali. Il responsabile del Settore Polizia Municipale adottava un provvedimento di sospensione immediata della SCIA, diffidando la società dal tenere trattenimenti musicali con console DJ. La società presentava una seconda SCIA, corredata da relazione fonometrica e relazione tecnica, specificando che si sarebbe trattato di sola musica d’ascolto, con esclusione di trattenimenti danzanti. Anche tale seconda SCIA veniva sospesa con analogo provvedimento, seguito da una nota-diffida rivolta indistintamente a tutti gli esercenti del centro urbano.
La società impugnava gli atti davanti al TAR Campania. Il Presidente di Sezione respingeva l’istanza cautelare monocratica, una successiva ordinanza collegiale respingeva la domanda cautelare per assenza del periculum e la causa veniva trattenuta per la decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato anzitutto il vizio di incompetenza, rilevando che la memoria depositata dalla ricorrente, pur non intitolata formalmente come motivi aggiunti, ne aveva la sostanza, veicolando nuovi profili a sostegno dell’azione di annullamento. Richiamando la pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 5/2015, il Tribunale ha osservato che tale vizio non è graduabile dalla parte e impone un ordine di esame vincolato.
Nel merito, i giudici hanno valorizzato l’art. 2 del d.P.R. n. 160/2010, che assegna al SUAP il ruolo di unico soggetto pubblico di riferimento per i procedimenti in materia di attività produttive. Il Comune, pur non avendo depositato il regolamento richiesto con l’ordinanza istruttoria, ha prodotto i decreti sindacali di nomina dei responsabili dei due settori e il funzionigramma allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 6.10.2021.
Da tale atto emerge che la competenza su commercio e pubblici esercizi, nonché sulle ordinanze per eventi e manifestazioni, spetta al Settore Ambiente, SUAP e Innovazione. Il Settore Polizia Municipale conserva invece il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per spettacoli e manifestazioni.
Il passaggio decisivo riguarda la qualificazione dell’evento. Richiamando l’art. 69 TULPS e il parere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 557/PAS/u/003524/13500.A del 21 febbraio 2013, il Collegio ha ribadito che gli intrattenimenti occasionali, accessori e complementari alla ristorazione non sono soggetti al regime autorizzatorio di pubblica sicurezza. Nel caso concreto, l’apprestamento di semplici casse acustiche e la durata limitata dell’attività confermano la natura complementare dell’intrattenimento rispetto alla somministrazione.
Gli atti impugnati erano dunque estranei alla competenza del responsabile della Polizia Municipale. Non assume rilievo l’assenza dal servizio del responsabile del SUAP, poiché il decreto sindacale n. 14/2023 prevedeva la sostituzione con altri istruttori direttivi. La fondatezza del vizio ha comportato l’assorbimento di tutte le altre censure, non potendo il giudice dettare regole dell’azione amministrativa a un organo che non ha ancora esercitato il proprio munus. I provvedimenti sono stati annullati, con compensazione delle spese e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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