Accesso difensivo valutato anche sulle osservazioni del controinteressato (Cons. Stato n. 6109 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso difensivo ex art. 24, co. 7, legge n. 241/1990 deve rendere percepibile l’inerenza della documentazione richiesta alla tutela di una situazione soggettiva, senza che il richiedente sia gravato dall’onere di dettagliare il futuro utilizzo probatorio degli atti. Il vaglio di strumentalità necessaria tra documento e interesse difensivo non si esaurisce nell’istanza atomisticamente considerata, ma si estende agli elementi acquisiti dall’amministrazione nel corso dell’istruttoria, comprese le osservazioni del controinteressato. Ove da tali osservazioni emergano indicazioni che fondano il collegamento tra documentazione e giudizio, esse devono essere valorizzate anche a favore dell’istante. L’amministrazione, pertanto, valuta la sola astratta pertinenza del documento alla situazione controversa, senza sindacare l’effettiva utilità probatoria, e non può respingere l’istanza per mere carenze motivazionali quando il nesso risulti comunque ricostruibile dal complesso degli atti.
Il Fatto
Una società concessionaria ferroviaria, convenuta in un giudizio civile risarcitorio promosso dal proprietario di un immobile prospiciente la linea, aveva presentato al Comune una seconda istanza di accesso ai titoli edilizi e ai nulla-osta relativi a quel fabbricato. L’istanza indicava l’esigenza di difendersi nel contenzioso pendente, con specifico riguardo alla fascia di rispetto ferroviaria e alla regolarità urbanistica del cespite.
Dopo un primo riscontro tacito, il Comune aveva negato l’accesso con provvedimento motivato sulla presunta genericità dell’istanza e sull’inesistenza del nesso di strumentalità. Il TAR Campania, sede di Napoli, ha respinto i motivi aggiunti, ritenendo l’istanza priva delle specifiche esigenze difensive richieste dalla disciplina sull’accesso. La società ha proposto appello, deducendo che il collegamento emergesse dalla lettura complessiva dell’istanza e dalle osservazioni endoprocedimentali del controinteressato.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità dell’appello. Il diniego sopravvenuto del 21 gennaio 2026, adottato su una nuova istanza, non è atto confermativo-sostitutivo del precedente: reca motivazioni differenti, attinenti alla reiterazione dell’istanza e al carattere esplorativo della richiesta, e spiega effetti solo rispetto alla nuova domanda. La seconda istanza, del resto, è stata presentata in via prudenziale, senza costituire acquiescenza al diniego avversato.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito la funzione dell’onere motivazionale. L’istanza di accesso difensivo deve lasciar emergere l’inerenza della documentazione alla tutela giurisdizionale di una situazione soggettiva, ma tale onere è funzionale al solo scopo di consentire il vaglio di strumentalità necessaria. È solo se questo giudizio risulti impossibile che l’istanza va respinta. L’amministrazione deve concentrarsi sull’astratta pertinenza del documento alla situazione controversa, senza entrare nel merito dell’effettiva utilità probatoria, secondo il consolidato indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021.
L’istanza va poi valutata senza formalismi, con approccio sostanzialistico e cooperativo. Poiché essa rileva in senso funzionale al successivo giudizio, non è possibile negare l’accesso per carenze motivazionali quando altre informazioni acquisite in istruttoria permettano di appurare che i documenti sono necessari, in astratto, a soddisfare l’interesse difensivo. Il vaglio, dunque, deve poggiare non solo sull’istanza, ma anche sulle osservazioni del controinteressato.
Applicando tali principi, il Collegio ha osservato che l’istanza, benché non eloquente, letta per intero lasciava cogliere il collegamento tra la documentazione richiesta e il contenzioso indicato, relativo alla vicinanza del fabbricato alla ferrovia e alle immissioni sonore. Soprattutto, la strumentalità emergeva dalle osservazioni ad opponendum, che circostanziavano il lungo contenzioso tra le parti e i suoi esiti. Rispetto a tali temi, non è predicabile l’assenza di nesso causale con gli atti attestanti l’epoca di edificazione e la regolarità edilizia del cespite.
L’appello è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune a consentire l’accesso entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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