Concorso nel sequestro di persona e lesioni a titolo di dolo eventuale (Cass. pen. Sez. I n. 12689 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di persone nel reato, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altri va individuata nel fatto che la prima postula un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo, morale o materiale, che si realizza anche solo assicurando all’altro concorrente stimolo all’azione o maggiore senso di sicurezza. Chi interviene nella fase esecutiva di un sequestro di persona permanente, minacciando la vittima del perdurante stato di privazione della libertà, pone in essere una condotta attinente all’elemento materiale del reato, sorretta dal dolo specifico. Ne consegue che il concorrente risponde anche delle lesioni personali cagionate dai correi, poiché l’ideazione e l’organizzazione di un sequestro rivolto a soggetto capace di sottrarsi alla costrizione implicano necessariamente l’eventualità di esercitare violenza idonea a cagionare lesioni almeno lievi, secondo il criterio del dolo eventuale o alternativo.
Il Fatto
La vicenda origina da una denuncia presentata dalla persona offesa, che si presentava ai Carabinieri con ferite al volto e segni di legatura ai polsi, dichiarando di essersi poco prima liberata da un luogo di prigionia. Le indagini consentivano di individuare il luogo del delitto in una cascina e di identificare tre dei sequestratori; successivamente veniva identificato un quarto uomo, il ricorrente.
Il g.u.p. del Tribunale di Milano, all’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato l’imputato per i reati, avvinti in continuazione, di sequestro di persona a scopo di estorsione e di lesioni personali in danno della medesima persona offesa, in concorso con altri. La Corte d’Assise d’Appello di Milano, in parziale riforma, concedeva la circostanza attenuante di cui all’art. 311 cod. pen. e rideterminava la pena. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la data di inizio del sequestro. La Corte rileva che le censure difensive sollecitano una differente comparazione del significato delle prove e una rilettura degli elementi di fatto, attività preclusa al giudice di legittimità, richiamando Sez. 6 n. 5465 del 2020 e Sez. 6 n. 47204 del 2015. I giudici di secondo grado hanno esposto adeguatamente le ragioni della diversa individuazione temporale rispetto al primo grado, con richiami a dichiarazioni testimoniali e tabulati telefonici.
La Corte osserva che la partecipazione del ricorrente è stata affermata sulla base di molteplici elementi, il cui rilievo prescinde dal preciso momento iniziale della segregazione: le convergenti dichiarazioni della persona offesa e dei coimputati, le ammissioni captate nelle intercettazioni telefoniche, l’agganciamento delle celle della cascina e del bar in entrambi i periodi considerati, la prova del suo acquisto delle fascette e della corda. Il ricorso non chiarisce in quali termini la retrodatazione del fatto incida in modo decisivo sulla responsabilità. Richiama quindi il principio per cui l’eventuale criticità su una sola delle valutazioni non comporta annullamento se le restanti offrono ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento (Sez. 1 n. 46566 del 2017; Sez. 2 n. 9242 del 2013).
Quanto alla connivenza non punibile, il ricorrente assume che la sua comparsa sulla scena sarebbe stata meramente passiva. La Corte rileva che il ricorso non contesta le dichiarazioni della persona offesa, secondo cui il ricorrente era sopraggiunto nella notte e lo aveva minacciato di mantenerlo in stato di sequestro fino alla restituzione della sostanza asseritamente sottratta. Dunque egli è personalmente intervenuto nella serie di atti che danno vita all’elemento materiale del sequestro, reato permanente, con condotta attinente alla fase esecutiva e sorretta dal dolo specifico dell’art. 630 cod. pen. (Sez. 5 n. 2805 del 2013; Sez. 1 n. 15023 del 2006).
Sul secondo motivo, la Corte affronta il concorso nelle lesioni. Il sequestro consiste nella compressione della libertà di circolazione; ove posto in essere nei confronti di soggetto giovane e in normali condizioni fisiche, la sua ideazione e organizzazione prevedono necessariamente l’eventualità di esercitare violenza idonea a cagionare lesioni almeno lievi, per contenere il rischio di fuga. Per la responsabilità ex art. 110 cod. pen. è sufficiente che l’evento sia voluto anche solo sotto il profilo del dolo eventuale o alternativo (Sez. 2 n. 48330 del 2015; Sez. 1 n. 37940 del 2006). L’accordo includeva ragionevolmente condotte suscettibili di sfociare in lesioni lievi, ordinario sviluppo dell’azione tesa a privare la vittima della libertà con le modalità dell’estorsione.
La Corte aggiunge che la contestazione comprende anche le lesioni alle caviglie e ai polsi derivate dalla legatura prolungata: considerato che il ricorrente si recò personalmente ad acquistare le fascette e la corda, tanto la condotta materiale quanto l’atteggiamento psicologico integrano il reato di lesioni volontarie. Infine, sul trattamento sanzionatorio, la Corte d’Assise d’Appello ha assolto all’onere motivazionale circa la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 311 cod. pen. nella massima estensione: il riferimento alle prolungate modalità violente è congruo, poiché l’attenuante della lieve entità postula una valutazione del fatto nel suo complesso. Il ricorso è quindi rigettato con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 110 c.p. – Pena per coloro che concorrono nel reato
- Art. 311 c.p. – Circostanza diminuente: lieve entità del fatto
- Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione