Detenzione abusiva di arma non funzionante: onere della prova sulla facile riparabilità (Cass. pen. Sez. I n. 30823 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di detenzione abusiva di arma, la natura di arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, poiché il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione. Tuttavia l’efficienza dell’arma costituisce elemento necessario per la sussistenza del reato, a essa equiparandosi la sua inefficienza non assoluta, o eliminabile con riparazione non obiettivamente molto difficoltosa. La dimostrazione della riparabilità e della non difficoltà della riparazione, oltre ogni ragionevole dubbio, grava sulla pubblica accusa. In mancanza di tale prova la condanna viola il criterio di giudizio dell’art. 533, comma 1, cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di L’Aquila, confermando la sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente alla pena di otto mesi di reclusione, sostituita in quella di euro 2.400 di multa, oltre a euro 2.200 di multa, per i reati di detenzione senza autorizzazione di una pistola e di varie munizioni non utilizzabili con detta arma.
La Corte distrettuale ha respinto l’eccezione di nullità del procedimento per la tardività della richiesta di giudizio immediato, qualificando il ritardo come mera irregolarità, e ha ritenuto provati gli elementi oggettivo e soggettivo del reato, reputando irrilevante l’eventuale non funzionalità dell’arma se il guasto sia facilmente riparabile. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, di natura procedurale, è dichiarato inammissibile per carenza di interesse. La Corte ribadisce che l’interesse ad impugnare va individuato in una prospettiva utilitaristica, nella finalità di rimuovere uno svantaggio processuale o di conseguire una decisione più vantaggiosa, logicamente coerente con il sistema normativo. Il ricorrente non prospetta quale diverso esito sarebbe derivato da una sua interlocuzione sulle prove acquisite successivamente all’interrogatorio, né quale diversa linea difensiva avrebbe potuto adottare.
È invece fondato il secondo motivo, relativo all’elemento oggettivo del reato. Le sentenze di merito hanno dato atto della testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria, secondo cui l’arma era probabilmente non funzionante, ma hanno concluso per l’irrilevanza di tale dato richiamando la giurisprudenza di legittimità.
La Corte conferma il principio secondo cui la natura di arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, sussistendo il pericolo per l’ordine pubblico anche in presenza di un guasto riparabile, a meno che non risulti obiettivamente la difficoltà della riparazione. Richiama sul punto Sez. I n. 18219 del 2019.
Tuttavia, precisa la Corte, la circostanza della riparabilità e della non difficoltà della stessa devono essere dimostrate dalla pubblica accusa oltre ogni ragionevole dubbio. L’efficienza dell’arma è elemento necessario per la sussistenza del reato, e ad essa è equiparata l’inefficienza non assoluta o eliminabile con riparazione non obiettivamente molto difficoltosa, secondo Sez. I n. 35648 del 2008.
La sentenza impugnata non elimina il dubbio sulla funzionalità dell’arma e sulla facilità della riparazione: si limita a dire che essa era probabilmente non funzionante e nulla dice sulle cause di tale, peraltro non certa, inefficienza. Non è chiarito quale accertamento sia stato compiuto per comprendere la causa del malfunzionamento e per verificare che la riparazione fosse non solo possibile, ma anche non eccessivamente difficoltosa. Il dubbio su tali caratteristiche comporta il dubbio sull’elemento oggettivo del reato, che non può portare alla condanna.
La sentenza è pertanto annullata con rinvio alla Corte di appello di Perugia, competente ai sensi dell’art. 623, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., per un nuovo giudizio da svolgersi con piena libertà valutativa ma nel rispetto dei principi puntualizzati, in particolare quanto all’onere di fornire, in caso di condanna, una motivazione che escluda ogni ragionevole dubbio circa gli elementi costitutivi del reato. Gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Nota della Redazione
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