Sospensione termini Covid, ricorso notificato è ammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 2115 del 22.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 2020, come modificato dall’art. 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020, non ha introdotto una speciale ipotesi di sospensione ex lege del processo, ma ha disposto unicamente la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio 2020. Ne deriva che l’atto processuale compiuto da una parte in tale periodo non è affetto da nullità, restandone soltanto impedita la produzione degli effetti tipici in relazione alla prosecuzione del giudizio. Il ricorso per cassazione notificato durante la sospensione è pertanto ammissibile, iniziando i termini correlati a decorrere alla scadenza della sospensione.

Il Fatto

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, ai fini Irpef e Iva per l’anno 2004, la quota di partecipazione al profitto di un reato commesso in concorso con altri soggetti, qualificata come reddito diverso ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537/1993. La somma era stata distratta dal fallimento di un’impresa individuale tramite una società “paravento” e la Corte d’Appello di Torino, con sentenza divenuta definitiva, ne aveva ordinato la restituzione quale conseguenza civile di condotte integrative del reato, dichiarato estinto per prescrizione.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo l’Ufficio decaduto e la pretesa infondata. La Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello dell’Amministrazione, escludendo la decadenza ma reputando non provata la percezione del reddito da parte dei soci. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte affronta l’ammissibilità del ricorso, notificato il 30 aprile 2020, durante il periodo di sospensione dei termini disposto dall’emergenza Covid-19. Il Collegio prende le distanze dall’orientamento espresso da Cass. nn. 15842/2023 e 20006/2023, che aveva ravvisato in quella disciplina una sospensione ex lege del processo, con applicazione dell’art. 298 cod. proc. civ. e conseguente nullità degli atti compiuti.

La Corte ricostruisce la distinzione tra lo stato di quiescenza assoluta del giudizio e la mera sospensione dei termini. La sospensione processuale impone la riassunzione, con l’effetto estintivo previsto dall’art. 307, comma terzo, cod. proc. civ.; la normativa emergenziale, invece, ha disposto la sospensione dei termini «per il compimento di qualsiasi atto» e di quelli «per le impugnazioni», senza prevedere alcuna riassunzione, poiché i termini riprendono automaticamente a decorrere allo scadere del periodo.

Il Collegio valorizza il dato sistematico: lo stesso legislatore emergenziale ha utilizzato lo strumento della sospensione processuale solo per i processi di espropriazione della prima casa del debitore, disciplinati dall’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020. Ne trae il principio per cui gli atti compiuti nel periodo non sono nulli, ma semplicemente privi dell’effetto tipico quanto alla prosecuzione del giudizio. Nel caso concreto la notifica ha comportato solo il differimento dei termini per il deposito e per il controricorso.

Nel merito la Corte accoglie i motivi, connessi tra loro. La sentenza d’appello è illogica là dove ritiene provata la locupletazione della sola società “paravento” e non dei soci, senza spiegare perché l’ingente somma trasferita a un soggetto estraneo non dovesse rifluire nella disponibilità dei soci, e senza confrontarsi con la condanna restitutoria pari alla somma distratta.

La C.T.R. ha inoltre omesso di valutare gli elementi indiziari ricavabili dalla sentenza penale, che collegano all’utilità della società il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte degli imputati. La Corte ribadisce che alla sentenza penale irrevocabile non spetta alcuna autorità di cosa giudicata nel processo tributario, dove vigono i limiti probatori dell’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e trovano ingresso le presunzioni semplici (Cass. n. 27814/2020; Cass. n. 16262/2017). Il giudice tributario deve però apprezzare il contenuto della decisione penale confrontandolo con gli altri elementi acquisiti (Cass. n. 28174/2017; Cass. n. 10578/2015; Cass. n. 19786/2011), e l’errata sussunzione sotto i caratteri di gravità, precisione e concordanza è censurabile ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione con rinvio.

Nota della Redazione

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