Sanabile la notifica dell’appello tributario a mezzo posta se l’atto ha raggiunto lo scopo (Cass. civ. Sez. 5 n. 99 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione dell’atto di appello nel processo tributario eseguita a mezzo del servizio postale ordinario, in epoca successiva all’introduzione dell’obbligo di notifica via p.e.c., non è inesistente ma nulla, e come tale è sanabile per il principio di raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, terzo comma, c.p.c., se l’atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario. La sanatoria opera anche quando la modalità cartacea sia stata utilizzata solo per il secondo grado di giudizio, essendo l’obbligo di una determinata modalità telematica limitato al caso di giudizio iniziato in forma digitale. La denuncia di vizi di natura processuale non tutela l’interesse all’astratta regolarità del procedimento, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2012, con il quale venivano accertati maggiori ricavi sulla base degli studi di settore. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina, che rigettava il ricorso.
La contribuente proponeva appello notificandolo a mezzo del servizio postale ordinario in data successiva al 1° luglio 2019. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava l’appello inammissibile, ritenendo obbligatoria la notifica via p.e.c. La società ricorreva quindi per cassazione deducendo la violazione dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi, e li ha ritenuti fondati. Ha innanzitutto richiamato il principio, già affermato in precedenza, secondo cui la notifica del ricorso introduttivo eseguita a mezzo posta, pur nella vigenza dell’obbligo di notifica telematica, non è inesistente ma nulla e, come tale, sanabile per il principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, c.p.c..
La Corte ha precisato che l’obbligo di seguire una determinata modalità telematica nello svolgimento del giudizio sussiste soltanto nel caso di giudizio telematico ab initio, ma non riguarda l’ipotesi dell’utilizzo iniziale della modalità cartacea, che può essere limitata al primo grado di giudizio. Nel caso di specie, la modalità cartacea era stata utilizzata fin dal ricorso introduttivo in primo grado.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 7665 del 2016, la Corte ha ribadito che la nullità della notificazione non può essere dichiarata quando l’atto, malgrado l’irritualità, sia venuto a conoscenza del destinatario. Ha inoltre evidenziato che la denuncia di vizi processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa, con la conseguenza che è inammissibile l’eccezione che lamenti un mero vizio procedimentale senza prospettare le ragioni della lesione del diritto di difesa.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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