Ricettazione, delitto presupposto desumibile da indici logici e dichiarazioni spontanee utilizzabili (Cass. pen. Sez. II n. 20656 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento del delitto presupposto della ricettazione non richiede una preventiva verifica giudiziale in altra sede: il giudice può affermarne l’esistenza attraverso prove logiche, desumendola da indici precisi e circostanziati, senza che sia necessaria la specifica attribuibilità del fatto a taluno né l’esatta tipologia del reato originario. Integra il delitto di riciclaggio la condotta idonea a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa di una rilevante somma di denaro quando, per il luogo e le modalità dell’occultamento, possa ritenersi certa la sua origine illecita. Le dichiarazioni spontanee rese dall’imputato alla polizia giudiziaria al di fuori di qualsiasi contesto procedimentale, in assenza di iscrizione nel registro degli indagati e di indizi di reità, sono pienamente utilizzabili, non applicandosi l’art. 350 cod. proc. pen. né il divieto di testimonianza dell’art. 62 cod. proc. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 9 gennaio 2026, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 21 giugno 2022 che aveva condannato l’imputato per il delitto di ricettazione di una somma di denaro contante pari a euro 453.000.
Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo, con distinti motivi, la violazione dell’art. 648 cod. pen. per avere i giudici di merito ritenuto la sussistenza dell’ipotesi di ricettazione senza indicazione del delitto presupposto, desunto esclusivamente dall’entità della somma rinvenuta, e l’inosservanza delle norme sull’inutilizzabilità quanto all’affermazione di responsabilità basata su dichiarazioni rese dall’imputato su sollecitazione della polizia giudiziaria, in violazione degli artt. 61, 63 e 64 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Seconda Sezione penale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Quanto al primo motivo, la Corte ha richiamato la costante evoluzione giurisprudenziale secondo cui l’accertamento del delitto presupposto dei delitti di ricettazione e riciclaggio non necessita di una preventiva verifica giudiziale in altra sede. Il fatto illecito presupposto può essere ricavato da elementi logici da parte del giudice che procede, senza che sia necessaria la specifica attribuibilità a taluno.
Ciò che rileva è che, sulla base di indici precisi e circostanziati, si possa affermare che la somma provenga certamente da un reato presupposto. Tale origine può essere desunta dalle anomale modalità di conservazione e trasporto, dalla frequentazione di soggetti indagati per reati produttivi di profitto, dalla presenza di precedenti penali per fatti analoghi, dall’assenza di qualsiasi attività lecita svolta e dalla mancanza di giustificazioni plausibili sul possesso della somma.
Nel caso esame, i giudici di merito avevano desunto la provenienza illecita del denaro da una serie di circostanze significative, tra cui spiccava l’attivazione delle forze di polizia da parte dello stesso ricorrente, che spontaneamente aveva contattato un conoscente ispettore confidandogli le preoccupazioni per l’operazione da compiere il giorno successivo. Tale condotta, letta nel tentativo di precostituirsi una prova sulla pretesa buona fede, rende certa l’origine illecita del denaro e la consapevolezza del ricorrente. Il giudizio incidentale dei giudici di merito appare pertanto esente da violazioni di legge e da illogicità.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso il vizio dedotto. La dichiarazione resa spontaneamente dall’imputato, in un momento in cui non era acquisito alcun indizio di reità né era pendente alcun procedimento penale, è certamente utilizzabile. Non trova applicazione l’art. 350 cod. proc. pen., che disciplina le sommarie informazioni assunte dalla persona sottoposta alle indagini, né il divieto di testimonianza dell’art. 62 cod. proc. pen., operante solo nell’ambito del contesto procedimentale relativo al fatto addebitato.
La Corte ha richiamato le Sezioni Unite “Lo Presti” (n. 33583 del 26/03/2015), secondo cui sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che al momento della deposizione rivestiva ancora lo status di persona informata sui fatti, e le dichiarazioni “indizianti” di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. sono solo quelle relative a fatti pregressi, non quelle che integrino un reato ancora da commettere. Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 61 c.p.p. – Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato
- Art. 62 c.p.p. – Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
- Art. 63 c.p.p. – Dichiarazioni indizianti
- Art. 64 c.p.p. – Regole generali per l'interrogatorio
- Art. 350 c.p.p. – Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso