Edilizia: il TAR Basilicata conferma la natura non ostativa della pregressa attività edilizia per il rilascio di titoli (TAR Basilicata n. 13 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare, la sanzione disciplinare militare non appare priva di fumus boni iuris allorché si fondi su una valutazione prima facie supportata da idonei elementi istruttori. La circostanza che il procedimento penale per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. si sia concluso con archiviazione non esclude la rilevanza disciplinare di condotte consistenti in “inopportuni rapporti confidenziali” con soggetti “fortemente controindicati”, ove le stesse siano autonomamente accertate in sede procedimentale. Il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, ai sensi dell’art. 1393 del Codice dell’ordinamento militare, decorre dal momento della conoscenza integrale del provvedimento che ha definito il giudizio penale.
Il Fatto
Un militare ha impugnato, chiedendone la sospensione, il decreto ministeriale del 31/10/2025 con cui gli è stata irrogata una sanzione disciplinare, deducendo vizi di legittimità e lamentando che il provvedimento sanzionatorio non tenesse conto dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale avviato nei suoi confronti per la medesima vicenda. Il ricorrente ha altresì contestato la violazione dei termini per l’esercizio dell’azione disciplinare e il difetto di motivazione in ordine alla gravità della misura.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, all’esito del sommario esame proprio della fase cautelare, ha ritenuto la domanda di sospensione sprovvista del requisito del fumus boni iuris. Il collegio ha osservato che la misura disciplinare trova fondamento in una valutazione prima facie suffragata da idonei elementi istruttori, rappresentati proprio dal decreto di archiviazione emesso dal G.I.P. In tale provvedimento, pur escludendosi la configurabilità dell’elemento oggettivo del reato associativo, era stato comunque accertato che il militare aveva intrattenuto “inopportuni rapporti confidenziali” con soggetti “fortemente controindicati”.
Tale circostanza fattuale è stata confermata all’esito delle autonome verifiche istruttorie disposte, con libertà di forme, nell’ambito del procedimento disciplinare. Ciò ha indotto il tribunale a ritenere legittima la diversa valutazione operata dall’amministrazione militare rispetto all’esito penale, atteso che l’archiviazione non comporta alcun automatismo in sede disciplinare, ben potendo la condotta essere apprezzata in modo autonomo sulla base dei fatti emersi.
Quanto ai dedotti vizi procedimentali, il collegio ha reputato la sanzione immune dalle censure prospettate. In particolare, ha ritenuto tempestivo l’esercizio dell’azione disciplinare, ancorando il dies a quo del termine al momento della conoscenza integrale del provvedimento che ha definito la concorrente sede penale, in conformità all’art. 1393 del Codice dell’ordinamento militare. È stato inoltre escluso il difetto di motivazione, ravvisandosi un adeguato corredo argomentativo a sostegno dell’an e del quantum della sanzione irrogata.
In ragione della peculiarità delle questioni trattate, il TAR ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, respingendo incidentalmente la domanda di sospensione e rimettendo l’esame del merito del ricorso al successivo giudizio.
Nota della Redazione
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