Distanze sale giochi: norma regionale immediatamente applicabile (TAR Sardegna n. 72 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 12 della l.r. Sardegna n. 2 del 2019, che impone il rispetto della distanza minima di 500 metri tra le sale giochi e i luoghi sensibili, costituisce norma immediatamente applicabile e non meramente programmatica. Il provvedimento comunale di cessazione dell’attività conseguente alla violazione di tale distanza ha natura vincolata, con la conseguenza che non residua spazio per valutazioni di proporzionalità, né può configurarsi un difetto di istruttoria quando la prossimità ai luoghi sensibili risulti incontestata.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di sala giochi in un locale sito nel Comune di Villamar, impugnava l’ordinanza con cui l’Amministrazione comunale, ai sensi della l.r. Sardegna n. 2 del 2019, disponeva la cessazione immediata dell’attività per violazione della distanza di 500 metri tra la sala giochi e i luoghi sensibili, individuati nell’Istituto Comprensivo Statale e nel Centro di Aggregazione sociale ivi ubicati. La società chiedeva la sospensione dell’efficacia del provvedimento, deducendo, tra gli altri, il carattere programmatico della norma regionale e il difetto di istruttoria e di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, nella fase cautelare, ha preliminarmente escluso la sussistenza del fumus boni iuris, ritenendo che l’art. 12 della l.r. n. 2 del 2019 non sia una norma programmatica ma immediatamente applicabile, richiamando a sostegno la propria precedente sentenza n. 444 del 5 giugno 2024, con cui la Sezione ha già avuto modo di affermare tale principio ed escludere profili di illegittimità costituzionale della disposizione.
Quanto ai dedotti vizi istruttori, il Collegio ha osservato che la distanza inferiore a 500 metri tra l’attività e i luoghi sensibili non è stata nemmeno contestata dalla ricorrente, sicché non può predicarsi alcun difetto di istruttoria. Allo stesso modo, è stato escluso il difetto di proporzionalità, stante la natura vincolata del provvedimento di cessazione dell’attività adottato dall’Amministrazione comunale.
Alla luce di tali considerazioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase, e l’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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