Il deposito della copia per immagine della notifica nel Pat non certificata impone la regolarizzazione (TAR Lombardia n. 2613 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo telematico, la prova della notificazione della sentenza oggetto di ottemperanza deve essere depositata come duplicato informatico del file originale ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’amministrazione digitale. Il deposito di una mera copia per immagine della email PEC di notifica, priva di attestazione di conformità all’originale e non recante i codici hash dei file allegati, non rispetta le specifiche tecniche sui depositi telematici di cui all’allegato 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021. In tal caso il giudice, prima di delibare la domanda nel merito, ordina la regolarizzazione del deposito, assegnando un termine perentorio decorso il quale il ricorso è dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 52 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente, un docente, aveva proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza n. 2547/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente non depositava il duplicato informatico dei file relativi alla notifica della sentenza di cui chiedeva l’ottemperanza, limitandosi a produrre una copia per immagine della email PEC di notifica.
La copia per immagine, in particolare, recava l’indicazione nominativa dei file allegati alla email, ma senza che fosse possibile risalire al contenuto effettivo della notifica. Inoltre, tale copia era priva di qualsivoglia certificazione di conformità all’originale. La questione veniva quindi all’esame del TAR Lombardia, chiamato a verificare la regolarità del deposito ai fini della prosecuzione del giudizio di ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la parte ricorrente non aveva prodotto il duplicato informatico dei file di notifica della sentenza, come invece richiesto dalle regole tecniche del processo amministrativo telematico. La copia per immagine della email PEC, depositata in sostituzione, non consentiva di accertare il contenuto della notificazione, poiché si limitava a riprodurre la schermata della casella di posta con i nomi dei file allegati, senza il loro contenuto.
Sul piano giuridico, il Tribunale ha chiarito che il deposito di una copia per immagine dell’atto di notifica non è assimilabile al duplicato informatico del file originale, ai sensi dell’art. 1 del Codice dell’amministrazione digitale. Per tale ragione, la copia per immagine necessita comunque di una attestazione di conformità all’originale, che nella specie non era stata rilasciata dai difensori.
Il Collegio ha altresì evidenziato che il potere di asseverazione di conformità non sarebbe comunque correttamente esercitabile in relazione a un file per immagine che non riporti anche i codici hash dei file allegati alla notifica originaria. Ciò in quanto la mera immagine non è in grado di garantire la corrispondenza biunivoca con il contenuto effettivo dell’atto notificato, venendo meno il requisito di integrità e autenticità che il sistema telematico presidia.
Alla luce di tali considerazioni, il deposito effettuato è stato ritenuto non conforme alle specifiche tecniche sui depositi nel processo amministrativo telematico, di cui all’allegato 2 del d.P.C.S. 28 luglio 2021. Ne consegue l’esigenza di regolarizzare il deposito, acquisendo dalla parte ricorrente il duplicato informatico dei file di notifica indirizzati al Ministero personalmente, entro un termine perentorio di quindici giorni.
Il Tribunale ha infine stabilito che, decorso inutilmente il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 52 cod. proc. amm., fissando contestualmente l’udienza camerale per la prosecuzione della trattazione della domanda di ottemperanza.
Nota della Redazione
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