Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Campania n. 842 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ha immediato valore conformativo nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a far conseguire concretamente l’utilità riconosciuta. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina l’ottemperanza al giudicato. In caso di ulteriore inerzia nomina il commissario ad acta e condanna l’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali.
Il Fatto
Il ricorrente, docente assunto a tempo determinato, agisce in via di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta docente e aveva condannato il Ministero a erogare la somma nominale di euro 500,00 per ciascuna delle annualità scolastiche dal 2018/2019 al 2022/2023.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato. È stata notificata ai fini dell’esecuzione ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L’Amministrazione non ha proceduto al pagamento. Il ricorrente chiede quindi l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna del Ministero al pagamento della penalità di mora. Il Ministero si costituisce con memoria di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, il cui contenuto consiste nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Collegio verifica la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi il ricorso è accolto. Viene ordinato al Ministero di dare ottemperanza al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. In caso di inerzia, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore della direzione generale competente, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega, che si insedierà su istanza del ricorrente assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione.
È accolta anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Quale dies a quo è fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’Amministrazione inadempiente; quale dies ad quem il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, o quello effettuato dal commissario, il cui insediamento non priva l’Amministrazione del potere di provvedere, come affermato da Cons. Stato, Ad. plen. n. 8 del 2021.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.