Informativa p.g. tardiva utilizzabile se non verifica elementi già emersi (Cass. pen. Sez. II n. 22127 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli elementi di prova acquisiti dal pubblico ministero dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari sono utilizzabili ai fini cautelari, anche per la valutazione dei pericula libertatis, solo se provenienti da indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento con termini scaduti ovvero da altri procedimenti relativi a fatti di reato oggettivamente e soggettivamente diversi. Resta comunque necessario che tali risultanze non siano il risultato di indagini finalizzate alla verifica e all’approfondimento degli elementi emersi nel procedimento i cui termini sono scaduti. Ai fini della verifica della inutilizzabilità prevista per gli atti compiuti dopo la scadenza del termine di durata delle indagini, deve farsi riferimento alla data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti e non a quella del deposito dell’informativa che li riassume. Il giudice del rinvio che ometta di distinguere i parametri temporali delle singole attività investigative incorre in una carenza motivazionale che impone l’annullamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di Tribunale del riesame e quale giudice del rinvio, in parziale riforma dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari applicata all’indagato, in relazione al reato di associazione a delinquere finalizzata all’organizzazione di falsi sinistri stradali, con la sospensione dalla professione di avvocato e l’interdizione dalle attività a essa inerenti per la durata di un anno.

Avverso tale ordinanza l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. e lamentando la ritenuta utilizzabilità di un’informativa di polizia giudiziaria acquisita dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari, che il Tribunale avrebbe incongruamente qualificato come meramente riepilogativa di accertamenti già svolti.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da un principio consolidato: gli elementi acquisiti dopo la scadenza dei termini delle indagini preliminari sono utilizzabili ai fini cautelari solo se provenienti da indagini estranee ai fatti oggetto del procedimento o da altri procedimenti per fatti diversi, e sempre che non costituiscano il risultato di indagini finalizzate alla verifica degli elementi già emersi nel procedimento con termini scaduti.

Il Collegio richiama Sez. 1 n. 20166 del 03/04/2025, che ha precisato come non siano meramente ricognitive le informative che, pur rielaborative di atti già trasmessi, corroborino questi ultimi mediante l’inoltro contestuale di altri atti, documenti o materiale probatorio precedentemente estranei al fascicolo. In tali casi, ai fini della verifica della inutilizzabilità, rileva la data in cui i singoli atti di indagine sono compiuti, non quella del deposito dell’informativa che li riassume. Nello stesso senso è richiamata Sez. 5 n. 19553 del 25/03/2014.

Nel caso di specie, il giudice del rinvio non ha rispettato il mandato rescindente: pur essendo formalmente favorevole all’indagato la sostituzione della misura, egli ha tratto elementi di valutazione, spesi a sostegno dell’apparato giustificativo e per apprezzare la permanenza delle necessità cautelari, anche da accertamenti compiuti in tempi verosimilmente recenti, senza distinguere compiutamente il periodo di compimento delle singole attività investigative.

In particolare, la sostituzione della misura postula un ancora attuale pericolo di reiterazione, e il Tribunale ha fondato la propria valutazione sulla chiusura della società assicurativa del congiunto e sulla mancata interruzione delle interazioni criminali, con evoluzione delle strategie associative sino a tempi recenti, desunte proprio dall’informativa in questione.

Tale protratta lacuna motivazionale impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Il giudice del rinvio, nel rivalutare la sussistenza delle esigenze cautelari, dovrà attenersi ai principi illustrati e verificare i precisi parametri temporali di ogni specifica attività investigativa posta a base della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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