Fatti di spaccio e diniego attenuanti estranei al giudizio di legittimità (Cass. pen. Sez. VII n. 35127 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte di cassazione è circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione, con esclusione di ogni surrogazione del giudizio di merito: non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione né l’autonoma valutazione delle prove, riservate al giudice di merito. La doglianza che, pur rubricata come vizio di motivazione, si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio è inammissibile. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario l’esame analitico di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Il Fatto
La Corte di appello di Bari, con sentenza del 4 novembre 2025, ha confermato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Trani del 18 ottobre 2023, che aveva dichiarato il ricorrente responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto, fuori dai casi consentiti, sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in tredici bustine, condannandolo alla pena di sei mesi di reclusione e 1.000 euro di multa.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: il primo per vizio di motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza e alla concreta destinazione della sostanza; il secondo per insufficienza della motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che la sentenza impugnata ha valorizzato, con motivazione non manifestamente illogica, plurimi elementi convergenti: il rinvenimento dello stupefacente occultato all’interno degli slip del ricorrente, che transitava in pubblica via; la suddivisione in buste termosaldate; la quantità di principio attivo e il numero di dosi ricavabili, giudicati non compatibili con una destinazione esclusivamente personale.
La doglianza, pur rubricata come vizio della motivazione, si risolve nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e nella sollecitazione di una nuova valutazione del compendio probatorio. Tale prospettazione resta estranea al giudizio di legittimità, nel quale non è consentita la rilettura degli elementi di fatto né l’autonoma valutazione delle prove. Il controllo resta circoscritto alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione, secondo i principi delle Sezioni Unite n. 6402 del 30 aprile 1997, Sezioni Unite n. 47289 del 24 settembre 2003 e Sezioni Unite n. 24 del 24 novembre 1999.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La Corte di appello ha dato congruamente conto della ragione del diniego delle attenuanti generiche, richiamando l’assenza di elementi positivi apprezzabili e valorizzando la condizione personale dell’imputato, gravato da condanne per fatti anche specifici e sottoposto a misura di sorveglianza speciale.
La decisione si allinea all’orientamento di legittimità secondo cui, per l’assolvimento dell’obbligo motivazionale sul diniego delle attenuanti generiche, non è necessario l’esame analitico di tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. III n. 23055 del 23 aprile 2013). La Corte precisa inoltre che il riferimento alla recidiva contenuto nel ricorso non trova corrispondenza nella contestazione né nell’accertamento recepito dalla sentenza impugnata.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero dall’addebito di colpa.
Nota della Redazione
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