Concordato in appello preclude doglianze ex art 129 cod proc pen (Cass. pen. Sez. VII n. 35132 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile soltanto quando siano dedotte questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore generale, alla difformità tra contenuto dell’accordo e pronuncia del giudice ovvero alla legalità della pena. Restano precluse le doglianze riguardanti i motivi rinunciati e quelle che investano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., profili sottratti alla cognizione del giudice di appello e, per conseguenza, anche al controllo di legittimità. Il principio discende dalla natura dispositiva del meccanismo: l’accordo sulla pena, accompagnato dalla rinuncia ai motivi, delimita il thema decidendum e determina una preclusione processuale.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo, decidendo ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. sull’accordo intervenuto tra le parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Palermo, ha rideterminato le pene inflitte a due imputati per i reati oggetto dei capi di imputazione loro contestati.
Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 599-bis e 129 cod. proc. pen., sul rilievo che il giudice di appello non avrebbe esplicitamente motivato circa l’insussistenza di cause di proscioglimento nel merito.
La Motivazione della Corte
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per ragioni rilevabili senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui, in tema di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto quando siano dedotte questioni attinenti alla formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, al consenso del Procuratore generale o alla difformità tra contenuto dell’accordo e pronuncia del giudice, oltre che alla legalità della pena.
Restano invece precluse le doglianze riguardanti i motivi rinunciati, nonché quelle che investano la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen., trattandosi di profili sottratti alla cognizione del giudice di appello e, per conseguenza, anche al controllo di legittimità. Il Collegio richiama sul punto Sez. 2 n. 30990 del 1° giugno 2018 e Sez. 5 n. 29243 del 4 giugno 2018.
Il principio discende dalla natura dispositiva del meccanismo previsto dall’art. 599-bis cod. proc. pen.: l’accordo sulla pena, accompagnato dalla rinuncia ai motivi di appello, delimita il thema decidendum e determina una preclusione processuale che non consente di riproporre, in sede di legittimità, questioni ormai estranee al devolutum.
Nel caso esaminato i ricorrenti non hanno dedotto vizi concernenti la genuinità o la validità dell’adesione al concordato né prospettato difformità tra l’accordo recepito e la decisione assunta dalla Corte territoriale. Essi hanno censurato esclusivamente il mancato scrutinio, o comunque la mancata esplicitazione motivazionale, in ordine all’art. 129 cod. proc. pen.: censura che, proprio perché riferita a profilo non più devoluto dopo la rinuncia ai motivi, si colloca al di fuori dell’area di ricorribilità della sentenza concordata.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero, al versamento della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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