Revoca della sospensione condizionale e continuazione in executivis (Cass. pen. Sez. VII n. 35130 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell’esecuzione l’unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di distinte sentenze e applicata agli stessi la disciplina della continuazione, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata. Spetta al giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge. Il superamento del limite di cui all’art. 163 cod. pen. non determina di per sé revoca implicita, ma impone una pronuncia espressa del giudice.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione con reati già giudicati con sentenza dello stesso Tribunale divenuta irrevocabile.

Il giudice di primo grado aveva revocato la sospensione condizionale già concessa con la precedente condanna. Con un unico motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta legittimità di tale revoca.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato in materia di reato continuato applicato in fase esecutiva. Quando il giudice dell’esecuzione riconosce l’unicità del disegno criminoso tra fatti oggetto di sentenze diverse e applica la disciplina della continuazione, la sospensione condizionale già disposta per uno dei reati non si revoca in via automatica.

Il compito del giudice è verificare se il beneficio possa estendersi alla pena complessivamente rideterminata oppure se debba essere revocato per il venir meno dei presupposti di legge. Il richiamo è alla Sez. I n. 3137 del 07.07.2021, dep. 2022, Rv. 282493, che ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell’esecuzione il quale, riconosciuta la continuazione e rideterminata la pena in misura superiore a due anni di reclusione, aveva omesso di pronunciarsi sulla revoca, ritenendola implicita nel superamento del limite previsto dall’art. 163 cod. pen.

Nel caso di specie la Corte di merito ha applicato correttamente tali principi, richiamando la valutazione del giudice di primo grado, ritenuta congrua ed esente da aporie logiche. La revoca è stata disposta perché l’imputato ha commesso i fatti per cui si procede entro i cinque anni dalla irrevocabilità del precedente titolo, cioè nel periodo di probation.

Il vizio motivatorio dedotto risulta pertanto manifestamente infondato. Il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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