Lavori socialmente utili e attenuanti generiche: condanna definitiva ostativa (Cass. pen. Sez. VII n. 12047 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche e di mancata sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, il giudice può fondare il proprio giudizio negativo sulla sussistenza di una condanna definitiva per il medesimo reato riportata poco prima del fatto contestato. Tale circostanza, da un lato, rende l’imputato non meritevole del beneficio; dall’altro, rende la sostituzione della pena detentiva inadeguata alla funzione rieducativa. Il sindacato di legittimità non può essere sollecitato con motivi che, pur deducendo vizi di motivazione, tendono in realtà a una diversa ricostruzione del merito.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in concorso con altri, alla pena di tre anni di reclusione e novemila euro di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello di Lecce, con sentenza depositata il 2 maggio 2024, ha confermato la condanna quanto alla sua posizione. Avverso tale pronuncia la prevenuta ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi.
Con il primo motivo ha censurato il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge in ordine alla statuizione di reità, contestando la valutazione delle dichiarazioni del teste. Con il secondo ha dedotto l’erronea applicazione della legge e il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con il terzo ha censurato il diniego della sostituzione della pena con i lavori socialmente utili.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché investe argomenti di merito, volti a proporre una diversa ricostruzione dei fatti di causa, sottratti al sindacato di legittimità.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente per la loro omogeneità, sono stati giudicati manifestamente infondati. La Corte territoriale ha correttamente negato sia le circostanze attenuanti generiche sia la sostituzione della pena detentiva con la destinazione ai lavori socialmente utili.
Il percorso argomentativo della Corte d’appello si fonda su un dato specifico: la sussistenza di una condanna definitiva per il medesimo reato, intervenuta poco prima del fatto contestato. Da un lato, tale elemento rende l’imputata non meritevole del beneficio; dall’altro, rende l’eventuale sostituzione della pena detentiva non adeguata alla funzione rieducativa.
Alla declaratoria di inammissibilità, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 e rilevata l’assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, sono conseguite la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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