Ricorso cautelare inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. pen. Sez. 3 n. 8388 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione deve persistere fino al momento della decisione. In tema di misure cautelari personali, l’irrevocabilità di una sentenza di condanna a pena detentiva, sopravvenuta rispetto alla presentazione del ricorso per cassazione, comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare, aprendo una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e alla Corte di cassazione. Qualora la carenza di interesse sopravvenga alla proposizione del ricorso per un fatto indipendente dalla volontà del ricorrente, alla declaratoria di inammissibilità non seguono la condanna alle spese processuali né quella al pagamento della sanzione pecuniaria, non essendo configurabile un’ipotesi di soccombenza.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze aveva disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, l’aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari in quella della custodia in carcere, per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, in seguito alla mancata risposta del ricorrente al citofono nel corso di un controllo della polizia giudiziaria. Il Tribunale di Firenze, adito in sede di appello, rigettava il gravame. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per l’inosservanza dell’art. 276, commi 1 e 1-ter, cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente rilevato come il ricorso avesse ad oggetto una decisione in materia di misure cautelari personali, presupponendo quindi l’attualità della misura stessa. Tale presupposto, nel caso di specie, era venuto meno: il Procuratore generale aveva infatti segnalato l’intervenuta irrevocabilità, in data 14 novembre 2025, della sentenza di condanna a pena detentiva per il medesimo reato.

Conseguentemente, ad avviso della Corte, dal giorno dell’irrevocabilità la misura cautelare ha cessato i propri effetti, essendo stata superata da un titolo esecutivo di pena. Il ricorrente non era più sottoposto a misura cautelare, ma eventualmente all’esecuzione della pena, con la conseguente perdita di ogni interesse alla decisione sul ricorso.

Nel confermare tale principio, la Corte ha valorizzato il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui l’interesse richiesto come condizione di ammissibilità deve persistere fino alla decisione, nonché la giurisprudenza di legittimità che ha specificamente affermato come l’irrevocabilità della condanna determini l’inammissibilità dell’impugnazione cautelare (cfr. Sez. 3, n. 8361 del 2024 e Sez. 3, n. 46795 del 2008).

Da ultimo, la Corte ha escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, poiché la carenza di interesse era sopravvenuta alla presentazione del ricorso, avvenuta in data 14 agosto 2025, per un fatto indipendente dalla sua volontà. In tal caso, non essendo configurabile una soccombenza, la declaratoria di inammissibilità non comporta tali condanne.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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